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Dal 1 febbraio il Friuli Venezia Giulia torna in zona gialla

In base alle due nuove Ordinanze firmate dal ministro della Salute il 29 gennaio 2021, il FRIULI VENEZIA GIULIA torna in ZONA GIALLA dal 1 febbraio 2021.

 

La nuova ripartizione delle Regioni e Province Autonome dal 1 febbraio sarà la seguente:

  • area gialla: Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto
  • area arancione: Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria
  • area rossa: nessuna Regione

 

Riportiamo di seguito le misure previste per la ZONA GIALLA dal DPCM 14.01.2021 e dall'ordinanza FVG n. 3/PC del 31.01.2021 (valida dal 1 febbraio 2021 al 5 marzo 2021)


SPOSTAMENTI

  • coprifuoco dalle 22 alle 5 (con spostamenti solo con autocertificazione);
  • divieto di spostamento tra regioni e province autonome dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • consentito lo spostamento una sola volta al giorno ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) verso un’abitazione privata abitata all'interno della regione per la zona gialla, o del comune per la zona arancione o rossa;
  • consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.


RISTORAZIONE - ALBERGHI

  • consentita l’attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ..) dalle ore 5 alle 18 - consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutte conviventi; - SOLO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA: l’attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 11.00 fino a chiusura è consentita ESCLUSIVAMENTE con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati e nel rispetto della distanza minima interpersonale di un metro;

     

  • consentito asporto fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti - consegna a domicilio sempre consentita e fortemente raccomandata;
  • in tutte e tre le zone (gialla-arancione-rossa) i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate nei codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) possono effettuare l'asporto esclusivamente fino alle ore 18.00 (in caso di dubbi, potete reperire i vostri codici ateco prevalenti dichiarati in camera di commercio, sul sito www.registroimprese.it ), sempre consentita invece la consegna a domicilio;
  • obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto;
  • consentite le attività delle mense e del catering continuativo;
  • aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurata l'applicazione dei protocolli vigenti; consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

 

COMMERCIO

  • obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro, garantire ingressi dilazionati e sosta nei locali solo per il tempo necessario all'acquisto dei beni; obbligo di rispettare le misure previste negli allegati 10 e 11;
  • obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.


ALTRE ATTIVITA'

  • Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona;
  • aperti i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
    Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste per musei e istituti e luoghi della cultura;
  • Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
  • Sospese attività di palestre, centri benessere, termali salvo le eccezioni previste;
  • Sospese sale bingo, scommesse e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti;
  • Impianti sciistici chiusi - a partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
  • Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
  • Divieto di svolgere fiere, sagre ed altri eventi nonché feste pubbliche e private;
  • Consentito svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze e le altre misure di contenimento;
  • Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

 

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