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Decreto cd. Trasparenza - Termini di adempimento

Siamo a comunicare che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 29 luglio 2022, il decreto legislativo n. 104, cosiddetto decreto “trasparenza”.
Il decreto entrerà in vigore a partire dal 13 agosto 2022.


Fanno seguito alcune considerazioni riguardo ai termini dei nuovi adempimenti, rimandando per qualsiasi ulteriore approfondimento alla lettura del testo completo scaricabile su Documenti.


In merito all’obbligo di comunicazione al lavoratore di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro, come previsto all’art. 4 del decreto, operante in modifica al d.lgs. n. 152/1997, si evidenzia che tale comunicazione dovrà avvenire per tutti i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto 2022.
Al riguardo, il legislatore ha previsto che i suddetti termini di adempimento si applichino, oltre ai rapporti di lavoro subordinato, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c., alle collaborazioni etero-organizzate ex art. 2, c. 1, d.lgs. 81/2015, nonché ai contratti di prestazione occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017.


Nonostante l’imminenza del nuovo obbligo, tuttavia, è stato previsto che le informazioni eventualmente non contenute nella lettera di assunzione o nel modello UNILAV, possano essere fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi dall’inizio della prestazione lavorativa (non dalla data di stipula del contratto individuale).


Inoltre, tale periodo è esteso fino a 30 giorni per le seguenti informazioni:

  • nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
  • la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  • il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

 

Escludendo le informazioni di cui sopra, e quelle già previste, precedentemente, dal d.lgs. 152/1997, all’art. 1, i nuovi elementi oggetto della comunicazione, che, invece, dovranno essere forniti entro 7 giorni al lavoratore, risultano essere i seguenti:

  • la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile (di cui alla lettera o);
  • informazioni nel caso di rapporto caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili (di cui alla lettera p);
  • modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (di cui alla lettera s).

 

Fatta eccezione per quest’ultime informazioni, per quanto concerne le precedenti sopra riportate – per le quali vige l’obbligo informativo entro i 30 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa – sarebbe opportuno attendere eventuali chiarimenti ministeriali, comunicando in fase di assunzione del lavoratore, momentaneamente, le informazioni già utilizzate nelle lettere di assunzione finora sottoscritte.


Si fa presente, infine, che le disposizioni, si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.

In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire le suddette informazioni solo previa richiesta scritta del lavoratore e l’aggiornamento e l’integrazione delle informazioni richieste dovrà avvenire entro 60 giorni.

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