Siamo a comunicare che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 29 luglio 2022, il decreto legislativo n. 104, cosiddetto decreto “trasparenza”.
Il decreto entrerà in vigore a partire dal 13 agosto 2022.
Fanno seguito alcune considerazioni riguardo ai termini dei nuovi adempimenti, rimandando per qualsiasi ulteriore approfondimento alla lettura del testo completo scaricabile su Documenti.
In merito all’obbligo di comunicazione al lavoratore di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro, come previsto all’art. 4 del decreto, operante in modifica al d.lgs. n. 152/1997, si evidenzia che tale comunicazione dovrà avvenire per tutti i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto 2022.
Al riguardo, il legislatore ha previsto che i suddetti termini di adempimento si applichino, oltre ai rapporti di lavoro subordinato, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c., alle collaborazioni etero-organizzate ex art. 2, c. 1, d.lgs. 81/2015, nonché ai contratti di prestazione occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017.
Nonostante l’imminenza del nuovo obbligo, tuttavia, è stato previsto che le informazioni eventualmente non contenute nella lettera di assunzione o nel modello UNILAV, possano essere fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi dall’inizio della prestazione lavorativa (non dalla data di stipula del contratto individuale).
Inoltre, tale periodo è esteso fino a 30 giorni per le seguenti informazioni:
Escludendo le informazioni di cui sopra, e quelle già previste, precedentemente, dal d.lgs. 152/1997, all’art. 1, i nuovi elementi oggetto della comunicazione, che, invece, dovranno essere forniti entro 7 giorni al lavoratore, risultano essere i seguenti:
Fatta eccezione per quest’ultime informazioni, per quanto concerne le precedenti sopra riportate – per le quali vige l’obbligo informativo entro i 30 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa – sarebbe opportuno attendere eventuali chiarimenti ministeriali, comunicando in fase di assunzione del lavoratore, momentaneamente, le informazioni già utilizzate nelle lettere di assunzione finora sottoscritte.
Si fa presente, infine, che le disposizioni, si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.
In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire le suddette informazioni solo previa richiesta scritta del lavoratore e l’aggiornamento e l’integrazione delle informazioni richieste dovrà avvenire entro 60 giorni.