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News

Coronavirus: aggiornamento al 01 marzo 2020

Si anticipa il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 – in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale – volto a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.


Le disposizioni producono effetto dal 2 marzo 2020 e sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo prossimo. Dalla data di entrata in vigore cessa la vigenza delle misure adottate con i precedenti DPCM del 23 e del 25 febbraio scorsi nonché ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente adottata dalle autorità competenti ai sensi dell’art 3, comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6.
Si riportano, di seguito, le disposizioni più rilevanti per il sistema rinviando per i dettaglio delle misure complessive al testo del provvedimento (cfr allegato).

 

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3)
Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano, tra le altre, le seguenti misure:

  • in tutti i locali aperti al pubblico sono messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, elencate nell’allegato 4 del decreto, presso gli esercizi commerciali;
  • chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nei comuni della cd zona rossa, deve comunicare tale circostanza al proprio medico ai fini della prescrizione della permanenza domiciliare. In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, datore di lavoro e medico di base, in cui si dichiara che “per motivi di sanità pubblica” la persona è stata posta in quarantena, specificando data di inizio e fine del periodo.

 

Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale (art. 4)
Sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure:

  • la modalità di lavoro agile (c.d. smart working) – che il dPCM 25 febbraio 2020 circoscriveva alle sole regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto in via provvisoria fino al 15 marzo 2020 – potrà essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, su tutto il territorio nazionale, anche in assenza degli accordi individuali cui la normativa di riferimento rinvia per l’attivazione della predetta attività di lavoro, e per la durata dello stato di emergenza (sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020). L’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro – finalizzata all’assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – può essere resa in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’INAIL (cfr nota 26 febbraio 2020);
  • sospensione dei viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino alla data del 15 marzo prossimo.

 

Decalogo misure igieniche (Allegato 4)
L’allegato 4 individua le seguenti misure igieniche:

  • Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol;
  • Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

 

Regione Autonoma FVG: le disposizioni integrative disposte con l' Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia di data 1 marzo 2020.

 

Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:

  • Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università; sospensione dei servizi educativi dell’infanzia, delle attività di formazione superiore, dei corsi di formazione professionale, dei master. Sono esclusi i medici in formazione specialistica, i tirocinanti delle professioni mediche e sanitarie, le attività individuali di ricerca. Rimangono attivi tutti i percorsi formativi svolti a distanza;
  • Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
  • Le strutture sanitarie intermedie, (quali RSA), le residenze protette per anziani e le strutture socio-assistenziali dovranno anch’esse limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti.

 

Art. 2 (Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)
I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 08.03.2020.
Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.
Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

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