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Decreto Legge 1 aprile 2021

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021 - ed è contestualmente entrato in vigore - il nuovo decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

 

Riportiamo di seguito una sintesi delle misure di maggiore interesse per il nostro settore

 

(art. 1) Ulteriori disposizioni per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Dal 7 al 30 aprile 2021, si continuano ad applicare le misure previste dal d.P.C.M. 2 marzo 2021, salvo che le stesse contrastino con quanto diversamente disposto dal presente decreto.

 

In particolare si prevede che dal 7 al 30 aprile 2021 si applicano alle ZONE GIALLE le misure previste nelle ZONE ARANCIONI. La previsione è soggetta alla possibilità di deroga attraverso deliberazione del Consiglio dei ministri, in ragione dell’andamento dell’epidemia nonché dell’andamento dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili.
Si fa salvo il potere di ordinanza del Ministro della salute (ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto legge n.19 del 2020) nonché il potere delle regioni di introdurre misure derogatorie (ai sensi dell’articolo 1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020).

 

Sempre nel periodo dal 7 al 30 aprile 2021, le misure restrittive previste per la “zona rossa” saranno applicate anche nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, individuate con ordinanza del Ministro della Salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, sulla base dei dati validati dall’ultimo monitoraggio disponibile.

 

Nello stesso periodo di riferimento - dal 7 aprile al 30 aprile 2021 – l’aggravamento delle misure di contenimento potrà altresì discendere da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 5 dell’articolo 1 infatti consente ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di disporre l’applicazione delle misure stabilite per la “zona rossa” nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive, nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

 

Nelle Regioni e Province Autonome in cui si applicano le misure stabilite per la zona Arancione, dal prossimo 7 aprile fino alla fine del mese, è consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una abitazione privata una sola volta al giorno. Tale spostamento è soggetto agli stessi limiti previsti dalle precedenti disposizioni: potrà quindi avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 22, e potrà riguardare solo due persone, salvo che si tratti di minori di 14 anni su cui si esercita la potestà genitoriale o di persone disabili o non autosufficienti conviventi. Nei giorni sopra indicati invece lo spostamento in questione non potrà avvenire invece nei territori nei quali si applicano le misure previste per la zona rossa.

Appare utile ricordare che in zona arancione sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 

L’articolo 1, comma 7, conferma l’impianto sanzionatorio attualmente vigente, prevedendo che la violazione delle nuove misure introdotte è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020.

Salvo che il fatto costituisca reato, pertanto, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, la sopradetta sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino a un terzo. In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

(art. 2) Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado 

Dal 7 al 30 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, deve essere assicurato lo svolgimento in presenza dell’attività didattica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, senza possibilità di deroghe da parte dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dei Sindaci. Le predette deroghe sono consentite solo in caso di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o sue varianti nella popolazione scolastica.

 

Nella zona rossa, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della suola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

 

Nelle zone gialle ed arancioni le attività scolastiche e didattiche per tutto il primo ciclo di istruzione, ivi compresa la frequenza del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado, continuano a svolgersi integralmente in presenza, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado continuano ad organizzare l’attività didattica in modo da garantire l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca.

 

(art. 3) Responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 

È prevista l’esclusione della responsabilità penale per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose (artt 589 e 590 c.p.) a carico del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria (in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178). Condizione dell’esclusione è che le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

 

(art. 4) Prevenzione del contagio mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario 

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 (salvo il caso di accertato pericolo per la salute attestato dal medico di medicina generale).

La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale – accertata dall’azienda sanitaria locale a seguito della procedura prevista – comporta la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa da parte degli operatori obbligati. L’accertamento della inosservanza viene comunicato, dall’azienda sanitaria locale, all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale perché adottino le misure e i provvedimenti di competenza.

Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle sopra indicate, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate e che comunque non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione.

La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o in mancanza fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

 

(art. 6) Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giudiziaria nell’emergenza pandemica da COVID-19 

La disposizione proroga fino al 31 luglio 2021 le disposizioni introdotte dal decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 (cd decreto Ristori), agli articoli 23, 23-bis, 23-ter per regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali civili e penali, tra le quali si ricordano:

  • la possibilità di svolgere le udienze penali con collegamenti da remoto nel caso in cui non sia richiesta la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice, che si applicano, qualora le parti lo consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta in ogni caso esclusa tale possibilità per le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti nonché nelle ipotesi di incidente probatorio di cui all’art. 392 cpp e per le udienze di discussione di cui all’art. 441 cpp in tema di giudizio abbreviato e 523 cpp in tema di formulazione e illustrazione delle conclusioni;
  • la disciplina dell’udienza cartolare (cioè definita esclusivamente tramite scambi documentali) anche presso la Cassazione civile per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 374 (pronuncia delle Sezioni Unite), 375, ultimo comma (pronuncia della Sezione semplice in camera di consiglio) e 379 (discussione). In tutti questi casi la Corte procede in camera di consiglio, come già disposto per il processo penale, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale;
  • la possibilità del rilascio di copia delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi (art. 475 cpc), da parte del cancelliere, in forma di documento informatico previa istanza telematica della parte in favore della quale è pronunciato il provvedimento;
  • la possibilità, nei giudizi penali di appello, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare che si svolge in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire;
  • la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l’udienza debba essere rinviata per assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso se l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o sottoposizione ad isolamento fiduciario. L’udienza non può essere rinviata oltre il 60 giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini delle misure cautelari di cui all’art. 303 cpp.

Per quanto riguarda la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze di cui all’art. 24 del DL 137/2020, oltre alla proroga al 31 luglio 2021 del deposito di memorie, documenti, richieste e istanze esclusivamente in modalità telematica mediante deposito dal portale del processo penale telematico, la disposizione precisa che il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le 24 ore del giorno di scadenza del termine.

Viene inoltre precisato che il malfunzionamento del portale del processo telematico è segnalato sul portale e costituisce causa di forza maggiore ai fini della restituzione nel termine (art. 175 cpp).

In tal caso, fino alla riattivazione dei sistemi, l’autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. Tale autorizzazione al deposito analogico può riguardare anche singoli atti e documenti per ragioni specifiche ed eccezionali.

L’art. 25 infine proroga le disposizioni sul processo amministrativo per le udienze pubbliche e le camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e per i TAR che si svolgono fino al 31 luglio 2021.

 

(art. 8, comma 4) Termini in materia di terzo settore 

Anche gli enti del terzo settore vengono ammessi a fruire delle modalità di svolgimento delle assemblee di società ed enti (convocazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, espressione del voto per via elettronica, ecc.) di cui all’art. 106 del DL 18/2020 per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

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