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Decreto Legge 18 maggio 2021: nuovo calendario aperture

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18.05.2021 il nuovo Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 maggio 2021, che apporta alcune modifiche al "calendario delle riaperture" per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali  nelle “zone gialle”.

 

Riportiamo di seguito le principali novità previste nelle ZONE GIALLE:

 

SPOSTAMENTI

  • Dal 18.05.2021 (entrata in vigore del decreto) al 6 giugno 2021, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute sarà valido dalle 23.00 alle 5.00;
  • dal 7 giugno 2021 al 20 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00;
  • dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
  • nelle zone bianche NON si applicano i limiti orario agli spostamenti.

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI – PUBBLICI ESERCIZI – SERVIZI
DAL 18 maggio 2021

  • il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre.

 

DAL 22 maggio 2021:

  • tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore.

 

DAL 24 maggio 2021:

  • possono riaprire le palestre, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio d’aria, senza ricircolo.

 

DAL 1 giugno 2021:

  • Le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, nonché dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale).

 

DAL 15 giugno 2021:

  • sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida vigenti e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021;
  • potranno riaprire al pubblico i parchi tematici e di divertimento.

 

DAL 1 luglio 2021:

  • possono riaprire al pubblico le sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti;
  • possono riprendere tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza;
  • possono riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli.

 

Il Decreto stabilisce inoltre che la certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52:

  • ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale;
  • è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

 

ATTENZIONE: Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021 e decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

 

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