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Decreto legge 20 ottobre 2020, n.129 - Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 129 del 20 ottobre 2020, concernente disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. Si illustra di seguito il contenuto delle principali disposizioni.


1. Disposizioni in materia di riscossione (art. 1)
La norma in esame modifica i termini previsti dall’art. 68 del Decreto “Cura Italia”, in tema di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione che, in base alla disciplina previgente, era fissato al 15 ottobre 2020.
In particolare, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo, la nuova disposizione proroga, ulteriormente, la sospensione dei termini dei versamenti al 31 dicembre 2020.
Pertanto, la sospensione in parola riguarda i versamenti scandenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, i quali dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 31 gennaio 2021.

Viene, poi, stabilito che la decadenza del debitore dal beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo che, in base al citato art. 68, trova applicazione in caso di mancato pagamento di dieci rate (anziché cinque), riguarderà i piani di dilazione (in essere alla data dell’8 marzo 2020) e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate non più fino al 15 ottobre 2020, bensì fino al 31 dicembre 2020.

La norma in esame aggiunge, inoltre, il comma 4-bis al citato articolo 68, il quale, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il predetto periodo di sospensione, proroga di dodici mesi:

  • il termine previsto per la notificazione della cartella di pagamento, superato il quale il concessionario perde il diritto, verso l’Ente creditore, al discarico delle quote iscritte a ruolo. Al riguardo, si ricorda che, in base alla disciplina vigente (art. 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 112 del 1999), costituiscono causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo oppure entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
  • i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.

 

Per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020, viene disposto che, per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 159 del 2015, secondo il quale, con riferimento all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, i termini di prescrizione e decadenza, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.


La nuova disposizione, infine, estende, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020, la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché a titolo di pensione o altre indennità.
Pertanto, le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato.

 

Fonte Confcommercio

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