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Decreto legge 6 agosto 2021, n.111 - pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – entrata in vigore

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021, ed è entrato in vigore il 7 agosto, il decreto legge 6 agosto 2021, n.111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.


Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il Sistema.


1. Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle Università (art. 1)
L’articolo prevede che tutte le attività educative e scolastiche, a partire dai servizi educativi dell’infanzia, fino alle scuole secondarie di secondo grado, nell’anno scolastico 2021/2022 saranno svolte in presenza. Analoga previsione riguarda le Università, con riferimento alle quali si specifica però che le attività didattiche e curriculari in presenza avranno carattere prioritario.


Al fine di garantire lo svolgimento di tutte le attività in sicurezza, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, si conferma l’obbligo di adottare le seguenti misure:

  • l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con disabilità o patologie incompatibili con il loro utilizzo e per lo svolgimento delle attività sportive. Il decreto prevede, tuttavia, che i protocolli e le linee guida - che sono attualmente in via di revisione in vista del prossimo anno scolastico – possano derogare a tale obbligo, nei casi in cui tutti i bambini e/o gli studenti presenti in aula abbiano completato il ciclo vaccinale o siano in possesso del certificato di guarigione in corso di validità;
  • il rispetto delle distanza interpersonale di almeno un metro;
  • il divieto di accesso ai locali degli istituti ai soggetti con temperatura superiore ai 37,5 gradi o con sintomatologia respiratoria.


Si conferma, inoltre, l’obbligo del rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti nei casi di accertata o sospetta positività all’infezione da SARS-CoV-2.
Il ritorno alla didattica a distanza potrà avvenire, su disposizione di Sindaci e Presidenti di regione o province autonome, esclusivamente su territori rientranti in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione de virus. Tali provvedimenti non precluderanno, tuttavia, la possibilità di svolgimento di attività in presenza per consentire l’utilizzo dei laboratori o per tutelare l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.


Il comma 6 dell’articolo in esame inserisce nel corpo del D.l. 52/2021 (“Riaperture”) il nuovo art.9 ter – Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico e universitario – ai sensi del quale, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti delle Università, dovranno essere in possesso della certificazione verde Covid 19. Il mancato rispetto della disposizione è considerato, per quanto attiene il personale della scuola e delle università, assenza ingiustificata e comporterà la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione, a partire dal quinto giorno di assenza, fatto salvo per i soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione, dalla campagna vaccinale.


Il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 1 dell’art. 9 bis dovrà essere verificato, secondo le modalità stabilite con DPCM, dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole paritarie e delle Università.


Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio è confermata, anche per questa fattispecie, l’applicazione dell’articolo 4 del decreto legge n.19/2020.
Le disposizioni dell’art. 9-bis, laddove compatibili, si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle istituzioni di alta formazione collegate alle università


2. Impiego del green pass nei mezzi di trasporto (art. 2)
A partire dal prossimo 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi del nuovo art. 9-quater, inserito nel corpo del D.L. n.52 del 2021 (cd “Riaperture”), soltanto alle persone munite di una delle certificazioni verdi Covid-19 sarà consentito l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati nei collegamenti dello stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity notte e ad Alta velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni, aventi orari, itinerari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.


L’obbligo di possesso del green pass non si applica ai passeggeri esclusi per età dalla campagna vaccinale e a quelli esenti dalla stessa, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo criteri definiti con circolare dal Ministero della Salute.
I vettori, e i loro delegati, saranno tenuti a verificare il rispetto di tali obblighi e le verifiche delle certificazioni verdi dovrà avvenire secondo le indicazioni del DPCM 17 giugno 2021, adottato in attuazione dell’art. 9, comma 10 del richiamato D.L. 52/2021.


La violazione delle disposizioni indicate sarà sanzionata ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2020 n.35 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.000 euro) ed i relativi proventi saranno ripartiti tra Stato Regioni ed Enti Locali, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis del D.L. 16 maggio 2020 n.33, convertito nella legge 14 luglio 2020 n.74.


3. Modifiche al decreto legge n.33 del 2020 (art. 3)
L’articolo 3, con una modifica all’articolo 1, comma 16-bis del decreto legge n.33 del 2020, prevede che il Ministro della salute, nel procedimento per l’individuazione, sulla base dei dati monitorati dalla cabina di regia, delle regioni nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano specifiche misure restrittive aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull’intero territorio nazionale, senta solo “ove ritenuto necessario” il Comitato tecnico scientifico.


4. Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico (art. 4)
Per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi all’aperto sarà possibile prevedere - con le linee guida adottate dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico (ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del D.L. n.52/2021 - cd “Riaperture”) - modalità alternative al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro per l’assegnazione dei posti.


Per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi al chiuso, in zona bianca, dal 7 agosto (data di entrata in vigore del presente decreto) il limite di capienza consentita è innalzato al 35 per cento di quella massima autorizzata.


Si dispone, infine, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all’art. 5, comma 1 del citato D.L. Riaperture, in zona bianca, che, dalla medesima data del 7 agosto, la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35% di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.



5. Disposizioni di coordinamento (art. 5)
L’articolo 5, con finalità di coordinamento, interviene sull’articolo 9, comma 10-bis del più volte richiamato decreto Riaperture, in cui sono tassativamente indicati i fini per i quali possono essere utilizzate le certificazioni verdi COVID-19, estendendone l’ambito applicativo anche alle nuove fattispecie introdotte dal presente decreto: impiego delle certificazioni verdi in ambito scolastico e universitario (art. 9-ter) e nei mezzi di trasporto (art. 9-quater).


6. Disposizioni per i residenti della Repubblica di San Marino (art. 6)
Nelle more dell’adozione di una circolare del Ministero della salute che definisca modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia Europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, ai soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, in possesso di un certificato di vaccinazione anti Sars-Cov-2, non si applicano le disposizioni in materia di green pass (di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto riaperture, come modificato, da ultimo, dal presente decreto).


7. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio (art. 7)
In considerazione del recente attacco informatico ai sistemi della Regione Lazio, il provvedimento dispone che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021.
La Regione Lazio adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei suddetti procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Inoltre, in caso di inoperatività dei siti istituzionali della Regione Lazo e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui sopra, sono sospesi gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo n.33/2013 in materia di trasparenza della Pubblica amministrazione.


8. Proroga “Strade sicure” (art. 8)
Per garantire la prosecuzione da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus, viene ulteriormente prorogato, fino al 31 ottobre 2021, il contingente impegnato nelle operazioni “Strade Sicure”.

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