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Decreto ministeriale “Modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale”.

La norma riconosce la facoltà per le imprese, con utenze collocate in Italia ad esse intestate, di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale (utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed) eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Il decreto in esame chiarisce, inoltre, che per componente energetica sono da intendersi le voci della bolletta per la fornitura di energia elettrica e gas, escluse quelle relative ai costi per il trasporto, per la gestione del contatore, alla spesa per oneri di sistema, alle imposte e tasse e alle altre eventuali partite contabilizzate.


Stabilisce poi che il fornitore sia tenuto a concedere la rateizzazione, nella misura e nei modi previsti, qualora richiesto dalle imprese, nonché ad evidenziare nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all'importo eccedente della bolletta, con tempi e modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.

Con riguardo alle modalità di accesso alla rateizzazione, l’impresa interessata, entro 15 giorni dall’emissione della bolletta, deve presentare istanza all’attuale fornitore attraverso posta elettronica certificata (PEC) o con altre modalità, comunque tracciabili, che andranno individuate dal fornitore. Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del decreto in commento, il termine di 15 giorni per presentare l’istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il medesimo provvedimento specifica che, in caso di cambio del fornitore tra il periodo di riferimento e il periodo di cui si richiede la rateizzazione, sarà cura del fornitore attuale verificare l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali è subentrato. In ogni caso, l’impresa dovrà allegare all’istanza copia delle bollette del periodo di riferimento.

L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

  • una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato, accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’articolo 3 del richiamato DL Aiuti-quater;
  • una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione, entro 5 giorni dall’accoglimento dell’istanza;
  • apposita dichiarazione di non fruire, per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione, dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
    In merito a quest’ultimo aspetto, infatti, il decreto in commento ricorda che, come già indicato nell’art. 3 del DL Aiuti-quater, l’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei citati crediti d’imposta.

E’ previsto che entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornitore proponga all’impresa richiedente un piano di rateizzazione recante:

  • l’ammontare degli importi dovuti,
  • l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata,
  • le date di scadenza di ciascuna rata;
  • la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.

Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.


Entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di rateizzazione, l’impresa dovrà esprimere la propria adesione e presentare il contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE, nonché l’attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.


In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro 10 giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l’impresa decade dal beneficio del pagamento ilazionato ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni. In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all’escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.

 

Fonte: Confcommercio Imprese per l'italia.

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