- Entra in vigore oggi 19 dicembre il D.L. n. 172 del 18.12.2020 (pubblicato in G.U. n. 313 del 18.12.2020) che prevede nuove misure per il contenimento dell’emergenza da Covid-19 per le festività natalizie e di inizio anno nuovo.
Riportiamo di seguito le misure previste dall'art. 1:
DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021
- Vietato ogni spostamento tra Regioni e da/per le provincie autonome di Bolzano e Trento, compresi quelli per raggiungere le seconde case.
IL 24-25-26-27-31 DICEMBRE 2020 E IL 1-2-3-5-6 GENNAIO 2021
Tutta l’Italia in ZONA ROSSA, pertanto sono
- consentiti gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute o necessità;
- consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie e le attività di vendita di prodotti di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM 3.12.2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lettera ff).
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
- consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e la ristorazione con asporto fino alle ore 22,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- sono sospese le attività inerenti servizi alla persona ad eccezione di: Lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia - Attività delle lavanderie industriali - Altre lavanderie, tintorie - Servizi di pompe funebri e attività connesse - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (come da allegato 24 del DPCM 3.12.2020)
- tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
IL 28-29-30 DICEMBRE 2020 E IL 4 GENNAIO 2021
Tutta l’Italia in ZONA ARANCIONE, pertanto:
- sono sempre consentiti gli spostamenti all'interno del proprio Comune dalle ore 5 alle ore 22. Non è necessaria l'autocertificazione;
- sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- gli spostamenti fuori comune sono sempre consentiti per comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità; è sempre consentito anche il rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione. È necessaria l’autocertificazione.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering su base contrattuale.
- L’asporto è consentito dalle ore 5 alle ore 22 e l’accesso al locale deve essere limitato al tempo necessario alla scelta, pagamento e ritiro dell’ordine, evitando gli assembramenti. La consegna a domicilio sempre consentita senza restrizioni nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
- I negozi possono rimanere aperti fino alle ore 21. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie e simili, edicole, tabacchi, attività alimentari.
- Obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
Su documenti trovate la Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18.12.2020 e le slide riepilogative del Governo
Riportiamo di seguito gli allegati 23 e 24 del DPCM 3.12.2020
Allegato 23 - DPCM 3.12.2020
Attività di commercio al dettaglio che POSSONO rimanere aperte anche in zona rossa:
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 24 - DPCM 3.12.2020
Servizi per la persona che POSSONO rimanere aperte anche in zona rossa:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere