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D.L. estensione Green Pass nei luoghi di lavoro - pubblicato in G.U.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 127 del 21.09.2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (cd. Green Pass) e il rafforzamento del sistema di screening.


Di seguito evidenziamo le principali previsioni afferenti il lavoro privato.


Disposizioni urgenti sull’impiego del Green Pass in ambito lavorativo privato:
La disposizione introduce l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.


La finalità è quella di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e, pertanto, chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass.


Si ricorda che il Green pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da COVID-19.


L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (es. collaboratori, fornitori) o di formazione (es. stage) o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.


Non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.


Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari, restando fermo, altresì, il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Durante il periodo di assenza ingiustificata, non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso od emolumento, comunque denominato.


Per le imprese con meno di 15 dipendenti (occorreranno dei chiarimenti amministrativi per capire se debbano intendersi solo le imprese o piuttosto tutti i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

 

I datori di lavoro saranno tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni e a tal fine, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

 

I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, all’accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

I datori di lavoro, inoltre, dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

 

A livello sanzionatorio è previsto:

  • per il lavoratore che accede nei luoghi di lavoro senza green pass è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro;
  • per il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di verifica, o che non abbia definito entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro;
  • in caso di reiterata violazione la sanzione pecuniaria è raddoppiata;
  • è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs n. 285/1992, secondo cui il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione;

I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni devono trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione. Spetta al Prefetto irrogare le sanzioni (comma 10).


Durata del Green Pass:
Si segnala che l’art. 5 apporta alcune modifiche alla disciplina circa la durata delle certificazioni verdi di cui all’art. 9 del “Riaperture”. In particolare, la norma prevede

  • il riconoscimento della certificazione verde anche delle vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della Salute [lett. a)];
  • introduce un nuovo caso per il rilascio del c.d. green pass includendovi ora anche quello di avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo di vaccinazione, con validità di 12 mesi dall’avvenuta guarigione [lett. b) e d)];
  • muta il termine iniziale di validità della certificazione in relazione alla somministrazione della prima dose di vaccino ora efficace sin dal giorno della medesima somministrazione, nella disciplina previgente era stabilito che la certificazione verde avesse efficacia a partire dal 15° giorno dalla somministrazione [lett. c)];

Costo dei tamponi:
Il costo dei tamponi NON è a carico dei datori di lavoro.
Le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati. Viene istituito un fondo destinato a finanziare l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

 

Misure urgenti per lo sport:
L'articolo in esame dispone il riversamento delle somme stanziate dal Decreto Sostegni bis, e non utilizzate per l'erogazione delle indennità Covid-19 in favore dei collaboratori sportivi, nel Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e nel Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale.

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