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News

DPCM 18 ottobre 2020

Nuovo DPCM 18 ottobre 2020riportiamo di seguito le novità più importanti:

  • Sarà possibile disporre la chiusura dopo le 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti, pur garantendo l'accesso alle attività commerciali;
  • Le attività dei servizi di ristorazione (ad eccezione di quelle collocate in ospedali, autostrade e aeroporti) sono consentite dalle 5.00 alle 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; l'asporto è consentito fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; delivery senza limiti di orario. È consentito un massimo di 6 persone allo stesso tavolo. Ciascun locale deve affiggere all'esterno un apposito cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  • Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00;
  • Sono vietate sagre e fiere (consentiti solo gli eventi fieristici di carattere nazionale ed internazionale), stop a convegni e congressi in presenza.

 

Per le palestre e le piscine il Governo concede una settimana di tempo per verificare il rispetto dei protocolli sicurezza, in caso di valutazione negativa se ne disporrà la chiusura.

 

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

 

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e all’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno esser punite:

- con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro);

- con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).

 

ATTENZIONE:

Per quanto riguarda l’indicazione del numero massimo di avventori, FIPE ritiene che lo stesso possa essere calcolato,partendo dal layout del locale, come se al singolo tavolo fossero tutti conviventi (o comunque persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggetti al distanziamento interpersonale, ad es. accompagnatori di disabili) salvo poi l’onere a carico dell’esercente di garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra i clienti che non siano conviventi oppure non rientrino nel caso sopra indicato. Nelle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre u.s., viene ribadito che quest’ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Diversamente, per le attività in cui non sia possibile effettuare consumo ai tavoli - e, quindi, non sia possibile far valere l’indicazione del punto precedente - è bene che il numero massimo sia calcolato garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra gli avventori.

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