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DPCM 2 marzo 2022 - verifiche green pass

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 2 marzo 2022 che, modificando il DPCM dello scorso 17 giugno, aggiorna la disciplina circa le modalità di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, rendendola conforme alle novità normative degli ultimi mesi, con riferimento, tra l’altro:

  • alla disciplina dei soggetti provenienti da uno Stato estero (art. 9, comma 9-bis del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 – comma introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 5/2022);
  • all’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli ultra-cinquantenni (art. 4-quater del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 76/2021, introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 1/2022).


Quanto al primo profilo, in conformità con quanto previsto dal c.d. Riaperture, il DPCM stabilisce che i soggetti provenienti da uno Stato estero

  • con certificato vaccinale digitale interoperabile con il gateway europeo (vale a dire rilasciato dagli Stati dell’UE o da altri 35 Stati extraeuropei) generato da più di 6 mesi,


ovvero

  • in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia


per accedere ai servizi e alle attività per le quali è richiesto il super green pass, debbano, in aggiunta, esibire la certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).


Invece, per i soggetti in possesso di una certificazione di vaccinazione o guarigione digitale interoperabile con il gateway europeo rilasciata da meno di 6 mesi la verifica potrà continuare ad essere operata con l’App-VerificaC19 – “modalità rafforzata”.


Con riferimento al secondo profilo, il DPCM prevede l’introduzione nell’app Verifica-C19 di una specifica modalità (“Lavoro”) che consente di verificare il possesso delle diverse tipologie di certificazioni verdi Covid-19 prescritte, rispettivamente, per i lavoratori ultracinquantenni (vaccinazione o guarigione o esenzione dalla vaccinazione) e per tutti gli altri lavoratori (vaccinazione, guarigione o esecuzione di un tampone con esito negativo o esenzione dalla vaccinazione), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. In particolare, come specificato dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento dello scorso 18 febbraio (con il quale è stato espresso parere favorevole allo schema del DPCM in commento), selezionando la modalità “Lavoro”, la verifica dei distinti presupposti per accedere al luogo di lavoro, stabiliti in funzione dell’età anagrafica dell’interessato, avverrà in modo automatico sulla base della data di nascita riportata all’interno della certificazione verde di ciascun soggetto, semplificando le procedure di verifica e, al contempo, “riducendo il rischio di utilizzo improprio o non corretto, anche derivante da errore umano, evitando le occasioni di possibili trattamenti di dati non previsti dalla legge, nonché limitando eventuali effetti discriminatori nel contesto lavorativo”.


E’ bene infine ricordare che con Ordinanza del 4 marzo 2022, il Ministero della Salute ha decretato, ha partire da oggi, 7 marzo 2022, il passaggio dalla zona gialla a quella bianca di Abruzzo, Piemonte e della provincia autonoma di Trento. Confermata, invece, la fascia di rischio gialla (fino al prossimo 21 marzo) per Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d’Aosta. Al momento, nessun territorio è collocato nelle zone arancione e rossa.


Ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, lo scenario attuale è quindi il seguente:


zona bianca – Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Campania, Lombardia, Piemonte, Trento, Umbria e Veneto;


zona gialla

  • Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia, fino al 14.03.2022;
  • Calabria, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d’Aosta fino al 21.03.2022;


zona arancione – nessuna Regione


zona rossa – nessuna Regione

 

Fonte FIPE

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