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DPCM 22 marzo 2020: le possibilità di spostamento per gli agenti

Il nuovo DPCM del 22.3.2020, ulteriore provvedimento governativo avente lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e successivo D.M. del 25.03.2020, dispongono che su tutto il territorio nazionale, con efficacia dal 23/03 fino al 3/04, si adottino, tra le altre, le seguenti misure che ci pare utile richiamare alla vostra attenzione:

 

1. sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle contenute nell’allegato 1 del testo del DM 25/3

2. è confermato il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo il caso in cui vi siano comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute

3. restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1), previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva circa la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1.



La figura degli agenti e rappresentati di commercio non è specificamene ricompresa nel succitato allegato 1.

Pertanto, per quanto attiene la possibilità di spostamento o trasferimento per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza da parte degli agenti e rappresentanti di commercio (attività NON espressamente richiamata tra quelle indicate nell’allegato-1) occorre:

 

1. che si determini, in linea di principio, una condizione di essenzialità e assoluta urgenza della prestazione

2. che si operi inequivocabilmente all’interno della filiera di cui all’allegato 1

3. che l’interlocutore con cui vi è la necessità e urgenza di interfacciarsi sia a tutti gli effetti operativo

4. che non vi sia la possibilità di utilizzare modalità alternative alla visita (ad es. modalità a distanza) per espletare la prestazione

5. aver inviato comunicazione al Prefetto attraverso cui si sia dichiarato che la propria attività rientra inequivocabilmente nella filiera di cui all’allegato 1. A titolo di esempio alleghiamo quella della Prefettura di Pordenone (vedi fac simile)

6. in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, essere comunque in possesso di:

  • autodichiarazione (vedi fac-simile)
  • copia della comunicazione al Prefetto (vedi fac-simile)
  • una visura camerale, quale documento che certifica l'attività di agente di commercio
  • una copia del contratto di agenzia o, in alternativa, se possibile, una dichiarazione della casa mandante (vedi fac simile) da cui si evinca il rapporto di agenzia e la zona di competenza
  • come ulteriore accorgimento, non strettamente necessario, una agenda, anche elettronica, che comprovi gli appuntamenti (ad es. conferma da parte del cliente)


Suggeriamo di prestare la massima attenzione alle ordinanze locali (Comune, Provincia, Regione) che potrebbero riportare misure restrittive rispetto alle possibilità di spostamento o trasferimento territoriale e soprattutto alla modulistica rilasciata dalla propria Prefettura di competenza

Vi terremo prontamente aggiornati su nuovi sviluppi e l'evolversi della situazione.

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