Nel rinviare per i dettagli alla lettura del provvedimento, si riporta, di seguito, una breve sintesi dei principali contenuti della circolare del Ministero dell'Interno, diramata in data 27 ottobre, con la quale vengono fornite alle Prefetture territoriali alcune indicazioni applicative ed elementi di chiarimento sulle principali misure innovative del d.P.C.M. 24 ottobre 2020 (su cui si è riferito con nota a firma del Segretario generale del 25 ottobre 2020), efficaci – si ricorda – fino al 24 novembre prossimo.
Raccomandazioni
Il provvedimento si sofferma, in primo luogo, sulla natura e sugli effetti delle raccomandazioni presenti nel d.P.C.M. 24 ottobre 2020 – come, peraltro, nei precedenti provvedimenti - precisando che si tratta di “previsioni di contenuto esortativo”, che “intendono sollecitare l’adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli”. Non avendo carattere precettivo, la loro violazione non comporta quindi l’irrogazione di sanzioni.
Per quanto riguarda la “forte” raccomandazione – di cui all’art. 1, comma 4 del d.P.C.M. - di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi non sarà, pertanto, necessaria l’autodichiarazione. Resta ferma la necessità di giustificazione degli spostamenti nei casi di limitazione alla mobilità introdotti con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale.
Per quanto riguarda la raccomandazione – di cui all’art. 1, comma 9, lett. n) del d.P.C.M. – di non ricevere, nelle abitazioni private, persone diverse dai conviventi, se non per “esigenze lavorative o situazioni di necessità ed urgenza”, la circolare chiarisce che, anche ove ricorrano tali particolari circostanze, andranno seguite le regole prudenziali legate all’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree. Anche i comportamenti nella sfera privata, infatti, vanno adeguati al principio di massima cautela, evitando contatti occasionali anche tra familiari non conviventi.
Nuove restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19
Il d.P.C.M. contiene nuove restrizioni finalizzate a ridurre la mobilità, soprattutto in quei contesti in cui si potrebbero verificare situazioni di maggiore pericolo di assembramento.
Per quanto riguarda la sospensione delle attività che si svolgono nelle palestre e nelle piscine, o in impianti e strutture similari, il Ministero chiarisce che tale misura va comunque letta in combinato disposto con l’ultimo inciso contenuto nell’art.1, comma 9, lett. e) del d.P.C.M., il quale consente agli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, lo svolgimento in tali impianti e strutture delle competizioni e delle sessioni di allenamento, purché esse avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Restano consentite – evidenzia la circolare - le attività sportive e motorie di base non di contatto, che si svolgono all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate.
In merito agli sport di contatto la circolare si limita a segnalare i contenuti innovativi del d.P.C.M. 24 ottobre (art. 1, comma 9, lett. g) rispetto alle precedenti previsioni, ricordando che potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso e all’aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico. Inoltre, sempre per tali attività sportive, vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma anche tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento; sono, pertanto, ricomprese nella sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.
Precisa, infine, che la sospensione dell’attività dei centri culturali, sociali e ricreativi (art. 1, comma 9, lett. f)), determina la conseguente sospensione dell’eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuate a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell’attività svolta nei suddetti centri.
Per quanto riguarda le sale giochi, sale scommesse, sale bingo, la circolare si limita a richiamare l’attenzione sull’introduzione della misura della sospensione dell’attività – in luogo della previgente restrizione di orari – e sulla sua estensione anche ai casinò.
Con riferimento agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi all’aperto la circolare si limita a ribadire la previsione di generalizzata sospensione.
Più stringenti le norme sulle feste sia nei luoghi chiusi che all’aperto. Il divieto è esteso ora anche alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, e non conosce eccezioni legate al numero di partecipanti (la precedente previsione consentiva la partecipazione massima di 30 persone).
Riguardo alla misura relativa allo svolgimento di sagre e fiere, il Ministero si limita a precisare che il divieto non prevede eccezioni, evidenziando che ciò si evince “chiaramente” dal tenore testuale della disposizione che riferisce il divieto alle “fiere di qualunque genere” e agli “altri analoghi eventi”.
La sospensione delle attività convegnistiche e congressuali – consentite solo se in modalità a distanza – è ora estesa anche ad “altri eventi”, intendendosi per tali – precisa la circolare - tutte quelle “occasioni e circostanze che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc.)”.
Per quanto riguarda gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, la circolare richiama i seguenti interventi innovativi presenti nel nuovo d.P.C.M.:
Non sono previste limitazioni di orario per la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati. Ne consegue – precisa la circolare - che gli esercizi afferenti alle strutture alberghiere e ricettive potranno operare nell’ambito della fascia oraria sopra indicata (dalle ore 5:00 alle ore 18:00) anche a beneficio delle persone non ivi alloggiate.
Con riferimento agli impianti nei comprensori sciistici, la circolare ricorda che il d.P.C.M. dispone in via generale la chiusura, salvo che non siano utilizzati solo da atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CPI e/o dalle rispettive federazioni. Tali impianti possono essere aperti anche agli sciatori amatoriali, solo nei casi in cui siano state adottate apposite linee guida elaborate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.