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News

Emergenza Coronavirus: Disposizioni del D.P.C.M. 25 febbraio 2020

Il 25 febbraio, è entrato in vigore – e, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, è efficace fino al 1° marzo compreso - un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori misure di contenimento dell’epidemia in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.

 

Misure di contenimento dell’emergenza
In particolare, per quanto di interesse, vengono adottate, tra le altre, le seguenti misure di contenimento:

  • in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte (cd zona gialla) gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, potranno svolgersi solo all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse (ad eccezione dei comuni della zona rossa dove gli eventi vengono sospesi);
  • sospensione fino al 15 marzo prossimo dei viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate ed uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; rispetto a quanto disposto nel DPCM del 23 febbraio, e in linea con quanto previsto dal decreto legge (art. 1, comma 2, lettera f), si specifica che trova applicazione l’art 41, comma 4 del codice del turismo in tema di diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio;
  • il giorno di domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso a musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali”;
  • nelle sedi periferiche del Ministero delle infrastrutture e trasporti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza sono sospesi gli esami di idoneità tecnica per il conseguimento delle patente di guida, le abilitazioni professionali e di abilitazione del personale adibito alla funzione di esaminatore. Si prevede conseguentemente che, con successivo Decreto Dirigenziale sarà disposta, per i candidati impossibilitati a svolgere gli esami a causa della sospensione introdotta, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del codice della strada per il conseguimento delle patenti e degli altri titoli abilitanti e le esercitazioni alla guida.

 

Applicazione del lavoro agile (art. 2 D.P.C.M.)
Nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto la modalità di lavoro agile (c.d. smart working) è applicabile, in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020:

  • per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle predette Regioni;
  • per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgono attività lavorativa fuori da tali territori,

anche in assenza degli accordi individuali cui la normativa di riferimento rinvia per l’attivazione della predetta modalità di lavoro.

In questi casi, l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro - finalizzata all'assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) - può essere resa in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell'INAIL al seguente indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html 

 

Misure da adottare in caso di sospensione dell’attività lavorativa
Per quanto riguarda il trattamento da tenere nei casi di sospensione dell’attività lavorativa, si precisa che in ogni caso non si tratta di assenze per malattia anche perché ciò comporterebbe implicazioni complicate da gestire sia da un punto di vista contributivo che gestionale sul rapporto di lavoro.

A tal riguardo, l’articolo 202 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, prevede una sospensione dell’attività lavorativa in caso di “pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore”. In tal caso poiché fatto non imputabile al datore di lavoro, il trattamento economico dell’assenza potrà essere gestito con permessi individuali, ferie, permessi non retribuiti, in accordo con il lavoratore.

Per quanto concerne il ricorso ad ammortizzatori sociali, sono in corso approfondimenti tra gli Uffici preposti delle Confederazione ed i Ministeri competenti per valutare eventuali interventi sulla normativa vigente.

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