In conseguenza della grave crisi internazionale in atto, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.
Con l’ordinanza del 4 marzo 2022, vengono impartite disposizioni per il coordinamento degli interventi sul territorio delle componenti e delle strutture operative impegnate nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione ucraina nel nostro Paese.
Le Prefetture, in raccordo con le Regioni e le Province autonome, si occupano dell’accoglienza dei cittadini ucraini giunti in Italia mediante la rete dei centri di accoglienza e il sistema di accoglienza e integrazione già istituiti. In caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d’appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.
L’ordinanza prevede inoltre che le persone provenienti dall’Ucraina possano lavorare, autonomamente o in forma subordinata, a seguito della richiesta, alla Questura, di permesso di soggiorno.
Con l’ordinanza del 6 marzo 2022, sono state inoltre introdotte deroghe alla normativa vigente in materia di contenimento della pandemia, al fine di consentire alle persone che provengono dall’Ucraina di raggiungere tempestivamente, al momento dell’ingresso sul territorio nazionale, le strutture di cura e o assistenza sanitaria, il domicilio o altro luogo di accoglienza, nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche utilizzando a tal fine i mezzi di trasporto.
Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale, possono utilizzare i mezzi di trasporto per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone effettuato all’ingresso in Italia, se negativo.
Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell’emissione del certificato verde cosiddetto rafforzato, le medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto od in parte messe a disposizione