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FEDERALBERGHI – FAQ relative al green pass

A causa della sovrapposizione di regolamenti, decreti e ordinanze in materia di contenimento della pandemia, in alcuni ambiti risultano poco chiari gli obblighi e le prescrizioni vigenti per le imprese rappresentate. Riteniamo pertanto utile fornire alcune risposte alle domande più frequenti pervenute ai nostri uffici.

 

I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a verificare il possesso del green pass per ogni cliente che intende soggiornare presso la struttura?
No. I gestori delle strutture ricettive non solo non sono obbligati a verificare il green pass di ogni cliente che soggiorna nella struttura, ma non sono legittimati a tale tipo di controllo. Per soggiornare nelle strutture ricettive le norme vigenti non richiedono il possesso del green pass.

 

I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a verificare il possesso del green pass dei turisti stranieri che intendono soggiornare presso la struttura?
No. I gestori delle strutture ricettive non solo non sono obbligati a verificare il green pass dei turisti stranieri che intendono soggiornare nella struttura, ma non sono legittimati a tale tipo di controllo. Il controllo viene fatto dai vettori o dalle autorità preposte.

 

I gestori delle strutture ricettive localizzate in regioni rosse o arancioni sono obbligati a verificare il possesso del green pass dei clienti che vengono da altre regioni, o comunque della sussistenza degli altri motivi che consentono di muoversi tra regioni rosse o arancioni?
No. I gestori delle strutture ricettive non solo non sono obbligati a verificare il green pass dei clienti o la sussistenza dei motivi che consentono gli spostamenti, ma non sono legittimati a tale tipo di controllo. Il controllo viene fatto dalle autorità preposte.

 

I gestori delle strutture ricettive possono scegliere di consentire il soggiorno solo a clienti in possesso del green pass?
No. L’articolo 10 bis del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 stabilisce che le certificazioni verdi COVID-19, cosiddette “green pass”, possono essere utilizzate esclusivamente in alcuni specifici casi, tra i quali non rientra il soggiorno presso le strutture ricettive.

 

Il gestore di una struttura ricettiva che organizza una festa di matrimonio nelle proprie sale, deve verificare il possesso del green pass di ogni partecipante?
Si. L’articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021 ricomprende tra i soggetti verificatori i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Si ricorda che l’articolo 9 del decreto legge 18 maggio 2021 n. 65 consente le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

 

Il gestore di una struttura ricettiva che organizza una festa di matrimonio nelle proprie sale, può delegare un proprio dipendente o un terzo per la verifica del possesso del green pass dei partecipanti?
Si. L’articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021 consente ai titolari di strutture ricettive di delegare la verifica del green pass. I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

 

Occorre registrare il nome e cognome dei partecipanti ad una festa o ad una cena che non soggiornano nella struttura ricettiva?
Si. Anche se si tratta di una cena, per la quale non è richiesto il possesso del green pass, nel caso di persone non alloggiate, le linee guida delle regioni prevedono che il gestore della struttura ricettiva mantenga l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.

 

Quali sono le sanzioni per il gestore di una struttura ricettiva che non verifica il possesso del green pass dei partecipanti ad una festa nelle proprie sale?
In caso di violazione delle disposizioni relative alle feste (articolo 9 del decreto legge n. 65 del 2021), è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, nonché, per gli esercizi, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

 

Come si effettua la verifica del possesso del green pass?
Occorre scaricare l’applicazione “VerificaC19”, su un dispositivo mobile. L'interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L' App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L'App mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa. L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

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