Le conciliazioni non sono impugnabili solo se sottoscritte presso le sedi delle organizzazioni sindacali più rappresentative e con le modalità previste dai Contratti Collettivi
Il Tribunale di Roma, con la recente sentenza dell’8 maggio 2019, n.4354, afferma che le rinunce e le transazioni sottoscritte in sede sindacale sono impugnabili nel termine di sei mesi dalla conciliazione, se il CCNL di riferimento non disciplina le modalità procedurali delle conciliazioni.
La sentenza, pur riferendosi ad un rapporto subordinato, richiamando gli articoli 2113 c.c. e 412 ter c.p.c., (applicabili anche ai contratti di agenzia) sottolinea che le norme attribuiscono valenza di conciliazioni in sede sindacale solo alle conciliazioni che avvengono con le modalità procedurali previste dai contratti collettivi e in particolare da quelli sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, in primis FNAARC. Pertanto il regime di inoppugnabilità concerne le sole conciliazioni sindacali espletate nelle sedi protette e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Tale principio era stato già chiarito dal Ministero del Lavoro, con nota del 16 marzo 2016 n. 37/5199, che anche per contratto di agenzia, aveva dato indicazioni ai propri Ispettorati Territoriali di verificare che le organizzazioni sindacali che effettuano il deposito dei verbali di conciliazione abbiano il requisito della maggiore rappresentatività e abbiano rispettato le procedure previste dalla Contrattazione Collettiva.
Con questa sentenza si conferma ulteriormente l’importanza del ruolo riconosciuto a Fnaarc, quale Organizzazione sindacale più rappresentativa per gli agenti di commercio e nell’espletamento delle procedure di conciliazione.