Ricordiamo che, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, DA MARTEDÌ 1 FEBBRAIO 2022 sarà necessario essere in possesso di Green Pass BASE (ottenuto con tampone antigenico rapido valido 48 ore o molecolare per 72 ore, guarigione o vaccinazione) per accedere a:
pubblici uffici - servizi postali, bancari e finanziari - attività commerciali, ad eccezione di quelle che “soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona”.
Per quanto concerne le attività commerciali, il DPCM del 21.1.2022 dispone che NON SERVIRA' il Green Pass per accedere a:
CENTRI COMMERCIALI
Nei centri commerciali che comprendono al loro interno più tipologie di attività, sarà consentito accedere SENZA Green Pass SOLO nei negozi essenziali di cui al precedente elenco, in tutti le altre attività commerciali sarà necessario esibire il green pass base.
Ricordiamo inoltre che, IN ZONA ARANCIONE, nei giorni festivi e prefestivi, l’accesso ai negozi presenti nei centri commerciali è consentito SOLO con GREEN PASS RAFFORZATO, ad esclusione sempre delle attività essenziali. (vedi cartello dedicato)
VERIFICA GREEN PASS
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso mediante la lettura del QR CODE, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile. Per il controllo del green pass base, l’App deve essere impostata su “VERIFICA BASE”
In caso di dubbi, è possibile richiedere un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.
Si ricorda inoltre che è consentito delegare la verifica del Green Pass a soggetti terzi, incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica (vedi fac-simile allegato)
ATTENZIONE: Il Governo, con FAQ pubblicata nel proprio sito, specifica che “I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali”.
Evidenziamo però che, in caso di mancato controllo, sarà applicata la disciplina sanzionatoria prevista all'art. 4 del decreto legge n. 19/2020 convertito in legge 35/2020 il quale stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate e applicate con i provvedimenti adottati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 fino all’applicazione, in alcuni casi, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
SOGGETTI ESENTI GREEN PASS
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 bis del decreto-legge n. 52 del 2021, coloro che sono esentati dalla vaccinazione, oltre i minori di 12 anni, possono accedere a tutte le attività per le quali è richiesto il green pass.
Tali soggetti dovranno esibire un certificato rilasciato dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
Il Ministero della salute, con circolare del 25 gennaio 2022, ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, già emesse e di nuova emissione, sino al 28 febbraio 2022.
La certificazione deve contenere i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita) e i riferimenti del medico vaccinatore che rilascia la certificazione di esenzione.
Su Documenti potere scaricare: