È riconosciuta al contribuente la facoltà di ricongiungere i contributi dell’assicurazione generale obbligatoria nella gestione in cui l’interessato sia iscritto quale libero professionista, e ciò senza limitazione alcuna ed a prescindere dalla omogeneità delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 26039 del 15 ottobre 2019, secondo la quale ciò vale anche qualora il trattamento pensionistico dell’interessato debba essere calcolato per mezzo del solo metodo contributivo. Esclusa l’interpretazione dell’INPS per la quale con tale metodo si applicherebbero esclusivamente i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.
Fonte Notiziario Seac