Con Circolare n.33/2022, l’Inail ha comunicato i limiti di retribuzione imponibile, utili per il calcolo dei premi dovuti all'Istituto, rivalutati per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.106 del 9.6.2022.
Con decorrenza dall’1.7.2022, gli importi del minimale e del massimale di rendita sono fissati nelle misure di euro 17.780,70 e di euro 33.021,30.
DIRIGENTI - Retribuzione convenzionale dall’1.7.2022
Dirigenti senza contratto part-time
Giornaliera - € 110,07
Mensile - € 2.751,78
Dirigenti con contratto part-time
Oraria - € 13,76
RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO
Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.
La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto, dall'1.7.2022:
Retribuzione convenzionale dall’1.7.2022
Giornaliera - € 59,27
Mensile - € 1.481,73
PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE
Per i familiari del titolare, ossia per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, il reddito imponibile giornaliero, dall'1.7.2022, risulta pari a:
Retribuzione convenzionale dall’1.7.2022
Giornaliera - € 59,51
Mensile - € 1.487,74
LAVORATORI DI SOCIETÀ EX COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI DI CUI ALLA LEGGE N. 84/1994
Per tali soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (12 giorni al mese o 144 all'anno):
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili dall’1.7.2022 - € 1.325,64 (euro 110,47 x 12)
LAVORATORI PARASUBORDINATI
Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi. Dall'1.7.2022, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti dell'imponibile mensile:
Minimo mensile - € 1.481,73
Massimo mensile - € 2.751,78
RETRIBUZIONE EFFETTIVA ANNUA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI
Minimo annuale - € 17.780,70
Massimo mensile - € 33.021,30
ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, ADDETTI A ESPERIENZE TECNICO–SCIENTIFICHE O ESERCITAZIONI PRATICHE O DI LAVORO
Aumento premio annuale pro capite dall’1.7.2022 - € 2,84
Importo regolazione dell’anno scolastico 2021/2022* - € 2,81
* Il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo.
In sede di regolazione dei premi per il periodo gennaio–ottobre 2022, deve essere applicata una integrazione - di euro 0,02 euro - rispetto al premio di euro 2,79 già richiesto.
ALUNNI CORSI ORDINAMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni. Tale premio speciale è fissato, con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera, pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale.
Anno formativo 2022/2023
Retribuzione minima giornaliera - € 59,27
Premio speciale unitario annuale - € 64,01
Il premo speciale annuale sopraindicato non tiene conto dell’onere aggiuntivo - posto a carico dello Stato, che a far data dall’1.9.2022 risulta pari a 50,86 euro - per la copertura dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro.
SCARICA QUI la circolare INAIL n. 33 del 2 settembre 2022