L'Inail ha fornito chiarimenti sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste di prestazioni, la revisione delle rendite Inail e per la tutela degli infortuni sul lavoro per infezione da nuovo coronavirus.
Sospensione termini di prescrizione e decadenza prestazioni Inail
L'art. 42, comma. 1, del d.l. 18/2020, ha sospeso dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e prescrizione per le richieste di prestazioni Inail, nonché dei termini di decadenza per la revisione delle rendite che scadono nel predetto periodo.
La sospensione si applica anche alle domande di rendita per infortunio mortale, di richieste, su domanda del titolare e su disposizione dell’Inail, di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o per malattia professionale. I termini riprendono a decorrere dalla scadenza del predetto periodo di sospensione.
Tutela infortunistica per infezione da Coronavirus
L'Inail precisa che i casi di infezione da coronavirus, contratta in occasione di lavoro e occorsi a qualsiasi soggetto assicurato all'Istituto, sono inquadrati come infortuni sul lavoro.
Sono tutelati, innanzitutto, gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, per i quali vi è una presunzione di origine professionale dell’infortunio, considerata l’elevatissima probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus.
Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie di lavoratori che operano in costante contatto con l’utenza, come ad esempio, i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc…
Le predette situazioni non esauriscono, però, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice.
La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa. In tali casi l'Istituto chiarisce che, al fine di garantire la piena tutela, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.
La tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus, anche se accertato successivamente all’inizio della quarantena. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica di infortunio all’Inail.
Per il datore di lavoro permane l’obbligo di denuncia/comunicazione d’infortunio all’Inail, allorché è venuto a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. L'Inail invita le proprie Sedi, alla luce della situazione emergenziale, a valutare in favore del datore di lavoro e dell’infortunato sia le modalità di trasmissione sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro.
Erogazione prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni
Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista sia per i soggetti assicurati Inail, sia per i soggetti per i quali non sussiste il predetto obbligo assicurativo.
Infortunio sul lavoro in itinere durante il periodo di emergenza da COVID – 19
I contagi da coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortuni in itinere. In tali casi il riconoscimento medico-legale sarà guidato dal dato epidemiologico.
Con riferimento all’infortunio in itinere, il mezzo di trasporto privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa è considerato necessitato. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica.
Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da Coronavirus dalla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.
Gli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo coronavirus non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.
Per maggiori informazioni consultare la circolare n. 13 del 3 aprile 2020.