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Indicazioni applicative DPCM 18 ottobre 2020

È stata inviata ai prefetti una nuova circolare del capo di Gabinetto, Bruno Frattasi, che fornisce alcune indicazioni sui profili attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, che introduce ulteriori misure restrittive, finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del Covid19.

Le disposizioni del dPCM in questione integrano e modificano le previsioni del dPCM del 13 ottobre 2020 e trovano applicazione dalla data del 19 ottobre 2020 ( fatta eccezione per l'art. 1 comma 1 lett d n. 6 che si applica dal 21 ottobre 2020) fino al 13 novembre 2020.

Di seguito riportiamo quelle di maggior interesse per le nostre categorie:

 

Sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 1; comma 1; lett. d), n. 3)

Il provvedimento opera una restrizione riguardo agli orari di apertura e chiusura di tali attività, fissandone i rispettivi limiti alle ore 8 e alle ore 21.

 

Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali: riunioni nelle pubbliche amministrazioni (art. l , comma 1, lett. d), nn. 4 e 5)

Le sagre e le fiere di comunità, contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di espresso divieto, mentre rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale .
Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
Si richiama l'attenzione sulla previsione che ha reintrodotto, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza .
Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione .
Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico . Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio; ecc..

 

Esercizi pubblici (art.1, comma 1, lett. d)1 nn. 8 e 9)

Un ulteriore profilo innovativo riguarda gli esercizi pubblici. A tal proposito, onde evitare comportamenti elusivi che si erano già profilati nell'immediatezza dell'entrata in vigore del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il provvedimento in commento interviene opportunamente a stabilire che l'attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo .
Resta naturalmente fermo quanto si è già avuto modo di precisare in ordine al consentito margine di "sforamento" dei suddetti limiti di orario.
Si sottolinea inoltre l'importante novità rappresentata dal numero massimo di 6 commensali per tavolo, specificato dalla previsione in commento. La stessa disposizione, al fine di agevolare le attività di controllo, introduce l’obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli vigenti nel settore.

Altra rilevante novità riguarda la ristorazione con asporto. Mentre tale attività era, infatti, prima consentita senza limiti orari, essa invece, per effetto della novella, è esercitabile fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze .
Infine, sono stati introdotti nella disposizione relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che “restano comunque aperti" anche quelli situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante collocate lungo la rete autostradale.

 

Si richiama infine l’attenzione sul fatto che l'art. 1 del decreto-Legge 7 ottobre 2020, n.125 contempla la possibilità, per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale, dai dd .P.C.M..

 

Su Documenti il testo completo della circolare

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