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Indicazioni Inps su cig covid nel D.L. Fisco Lavoro

Con riferimento alle indicazioni INPS su CIG-COVID nel D.L. “Fisco-Lavoro” e su decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo, si segnalano le seguenti istruzioni fornite dall’INPS in data 10 dicembre u.s.

  • con il Circolare n. 183 (vd. allegato), oltre ad essere illustrate le novità introdotte dal decreto-legge n. 146/2021, in materia di tutele di tipo emergenziale previste in costanza di rapporto di lavoro, riepilogandone le relative istruzioni operative, viene chiarito che le domande di trasmissione potranno essere inviate entro il 31 dicembre 2021.
    Infatti al par. 4. della circolare viene specificato: “Tuttavia, considerato che la disciplina di cui al decreto–legge n. 146/2021 riguarda periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 e atteso che la procedura informatica per l’invio delle istanze riferite ai suddetti trattamenti è stata resa disponibile a far tempo dal 18 novembre 2021 (cfr. il messaggio n. 4034/2021), al fine di introdurre un termine di maggior favore utile a garantire un più ampio accesso alle tutele in esame, le domande relative a periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da “ottobre 2021”, rientranti nella regolamentazione del decreto Fiscale, potranno essere utilmente trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021”.
  • Con Messaggio n. 4420 (vd. allegato), ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla decontribuzione prevista per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
    L’INPS, in particolare, chiarisce che la data del 31 dicembre 2021 non rappresenta un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell’esonero in argomento, bensì il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (26 maggio 2021 – 30 novembre 2021) nel quale l’esonero, quantificato in base alle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo di competenza, come indicato nella circolare n. 169/2021.


Elementi di ulteriore dettaglio ed approfondimento sono contenuti negli allegati.

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