L’INPS, con messaggio n. 1607/2020, chiarisce che, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020, i trattamenti di integrazione salariale in oggetto con causale “COVID-19 nazionale” sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.
Pertanto, le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei beneficiari della prestazione. La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.
Per le domande integrative di assegno ordinario, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.
Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dalla data di pubblicazione del messaggio in commento.
La possibilità di procedere all’integrazione delle domande è stata anticipata dal Ministero del Lavoro in risposta ad un quesito rivolto dalla Confederazione