L’INPS, con messaggio n. 1621/2020, fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione del congedo COVID-19, pari a 15 giorni, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ed alle compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.
Sono evidenziate in particolare le condizioni di incompatibilità rispetto:
- la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore
- il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
- il congedo parentale
- i riposi giornalieri della madre o del padre
- a cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
- gli strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
L’Istituto chiarisce inoltre le situazioni di compatibilità con il congedo COVID-19 rispetto:
- la malattia
- la maternità / paternità
- il lavoro agile
- le ferie
- l’aspettativa non retribuita
- il part-time e lavoro intermittente
- indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020
- la chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19
- i permessi per assistere figli con disabilità
Ogni elemento di ulteriore approfondimento e chiarimento è disponibile nel documento allegato.