Con risposta 12 agosto 2019, n. 338, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che a seguito dell’introduzione dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, che prevede l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri, il Provvedimento 28 ottobre 2016, come modificato dal Provvedimento 18 aprile 2019, ha definito il layout del “documento commerciale”, il quale prevede, tra le diverse voci, anche la voce “resto”, “la cui compilazione è volta a tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione di incasso.
Tuttavia, l’eventuale mancata specificazione di tale informazione “non è direttamente sanzionabile”.
Fonte notiziario Seac