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IVA nel commercio elettronico: note esplicative della Commissione Europea

A partire dal 1° luglio 2021, entreranno in vigore le nuove regole in tema di IVA e commercio elettronico transfrontaliero, da impresa a consumatore (B2C).


Si ricorda che, pur rimanendo inalterata la regola generale in base alla quale le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, sono territorialmente rilevanti, ai fini IVA, nei paesi di destinazione dei beni, a decorrere dal 1° luglio 2021, entreranno in vigore le seguenti novità:

  • fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, quale valore al netto dell’imposta, l’IVA si applicherà nel Paese dove è stabilito il cedente soggetto passivo dell’imposta;
  • se, nel corso di un anno civile, sarà superata la soglia minima annua di 10.000 euro, si applicherà, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni.


Sempre a decorrere dal 1° luglio 2021, al superamento del limite monetario, i cedenti, soggetti passivi d’imposta, potranno optare per la registrazione al Moss, quale alternativa all’identificazione, ai fini dell’imposta, nei singoli Paesi in cui sono eseguite le vendite e adottando le regole di fatturazione del proprio Stato membro.


In pratica, quindi, gli operatori commerciali dovranno necessariamente valutare se identificarsi in ciascun Paese, ove effettuino cessioni per importi superiori a 10.000 euro all’anno, oppure se utilizzare il sistema del Moss, previa “Dichiarazione Iva Moss”, da inviare trimestralmente all’Agenzia delle entrate, attraverso il “Portale Moss”.


Inoltre, si evidenzia che, sempre a decorrere dal 1° luglio 2021, ai sensi dell’articolo 14-bis, della Direttiva 2006/112/CE, quando un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica:

  • le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
  • le cessioni di beni effettuate nella Comunità verso privati consumatori da parte di un cedente non comunitario;

si considera che lo stesso soggetto passivo, che facilita la cessione, abbia ricevuto e ceduto egli stesso detti beni.


Di conseguenza l’operazione di cessione di beni di modico valore di beni importati da territori o Paesi terzi, ovvero di beni effettuata nella Comunità verso privati consumatori da un soggetto non comunitario, verrà suddivisa in due operazioni distinte:

  • la vendita dal fornitore all’interfaccia on-line (che rappresenterà una operazione esente IVA, ai sensi dell’articolo 136-bis Direttiva 2006/112/CE);
  • la vendita dall’interfaccia online al privato consumatore (che sarà assoggettata ad IVA nel Paese del consumatore).


A riguardo, si ricorda che il legislatore nazionale, con l’articolo 13 D.L. 34/2019, ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione per il soggetto passivo intermediario che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati all’interno dell’Unione europea. Tali obblighi comunicativi devono essere effettuati mediante trasmissione telematica, di un apposito modello, entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre.


In relazione alle novità IVA relativi al commercio elettronico, si rende noto che la Commissione ha pubblicato delle note esplicative (Explanatory Notes on the E-Commerce Rules).


Le note esplicative contengono spiegazioni dettagliate e chiarimenti sulle nuove norme, con esempi pratici su come applicarle nel caso in cui le operazioni di commercio elettronico coinvolgano fornitori o interfacce elettroniche (ad esempio, mercati e piattaforme). Sono state pubblicate con l’obiettivo di aiutare le imprese, in particolare le PMI, a comprendere i propri obblighi in materia di IVA derivanti dalle forniture transfrontaliere ai consumatori UE.


Per un approfondimento del tema, si rinvia alla lettura delle predette note esplicative elaborate dalla Commissione Europea, che si allegano per opportuna conoscenza.

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