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IVA - Nuova disciplina delle vendite a distanza

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 luglio 2021, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state stabilite le modalità di riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti che aderiscono ai nuovi regimi One Stop Shop (regime OSS non-UE e regime OSS UE) e Import One Stop Shop (IOSS), introdotti dalle direttive (UE) 2017/2455 e 2019/1995 e recepite nell’ordinamento interno dal decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 (si veda al riguardo la nostra nota informativa n. 44 del 9 giugno scorso).

 

Come noto, le nuove disposizioni sono parte del c.d. pacchetto “e-commerce” ed estendono, dal 1° luglio 2021, l’applicazione del regime speciale Iva MOSS (Mini One Shop Stop) - previsto (in via opzionale) per i soggetti che prestano servizi di “telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici” (TTE) o anche “telecomunicazione, radiotelevisione ed elettronica” (TBE) a privati consumatori UE (c.d. “commercio elettronico diretto”), – a tutte le cessioni e prestazioni al consumatore finale UE (B2C).

 

In particolare, i nuovi regimi, denominati “OSS” (One Stop Shop) e “IOSS” (Import One Stop Shop) evitano ai soggetti passivi che effettuano cessioni o prestano servizi diversi da quelli di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a persone che non sono soggetti passivi, di essere identificati ai fini dell’IVA in ogni Stato membro in cui l’imposta è dovuta.

 

Detti soggetti, infatti, aderendo ai regimi speciali, possono identificarsi in un solo Stato membro, dichiarando e versando l’IVA in detto Stato membro di identificazione.

 

Tanto premesso, con il decreto in esame, si è reso necessario estendere ai soggetti che aderiscono a tali regimi speciali OSS e IOSS le disposizioni già previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 aprile 2015 per la riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti che aderivano al regime MOSS per i servizi TTE.

 

In particolare, l’articolo 1 del presente decreto introduce correttivi di coordinamento al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 aprile 2015 e l’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore dello stesso, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione in GU.

 

Con riguardo alle modalità di versamento dell’IVA da parte dei soggetti passivi aderenti ai regimi speciali, il succitato decreto del 20 aprile 2015, prevede che il versamento dell’imposta sia effettuato senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione:

  • con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate;
  • mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate;

 

L’Iva riscossa secondo le predette modalità viene poi ripartita tra gli Stati membri di consumo secondo quanto indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

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