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Le istruzioni Inps per fruire delle nuove 12 settimane di trattamenti di integrazione salariale

L’Inps ha fornito, con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021 le prime indicazioni in merito alla procedura di trasmissione delle istanze di fruizione delle ulteriori settimane di cassa integrazione Covid-19 introdotte dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un ulteriore periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane, di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO) che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

Si evidenzia che l’impianto normativo delineato dalla legge di bilancio 2021 introduce un’importante novità riguardo all’articolazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La nuova disciplina, infatti, per la prima volta, differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti.
Più specificatamente, la norma prevede che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

 

I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Ristori, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

 

I trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 1° gennaio 2021.

 

La Legge di Bilancio 2021 non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, del versamento del contributo addizionale.

 

Modalità di trasmissione delle domande

Nel sito internet dell’Istituto sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze per periodi di intervento non antecedenti al 1° gennaio 2021.

 

Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”.

 

E’ possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ex decreto Ristori (articolo 12, D.L. n. 137/2020).

 

Termine di trasmissione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

Dal momento che la Legge di Bilancio 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, il termine per la presentazione delle sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio resta fissato, secondo la regola ordinaria, al 28 febbraio 2021.

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