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Libretto di impianti e rapporto efficienza energetica

Si informa, in riferimento al D.M. 10 febbraio 2014 recante " Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 ", che il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il seguente documento: Domande frequenti su impianti di climatizzazione (allegato).

 

Si ricorda, al riguardo, che:

 

  • l'articolo 1 del D.M. 10 febbraio 2014 prevede, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. n.74/2013, che gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti (obbligo documentale), a partire dal 15 ottobre 2014 , di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" indipendentemente dalla potenza termica degli impianti.

 

  • l'articolo 2 prevede che, a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013 (si veda tabella su periodicità), su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 74/2013 si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.

 

In riferimento alle FAQ pubblicate si evidenzia (punto 5) che, per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore uguale a 12 KW.

La somma delle potenze va effettuate solo quando le macchine sono al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Pertanto i singoli apparecchi con potenze inferiori a 12 KW e non interconnessi non necessitano di compilare il rapporto di controllo di efficienza energetica

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