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Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19

Il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Nella legge di conversione è confluito il contenuto del decreto-legge 4 febbraio 2022 n. 5, che sarà fatto decadere.


Di seguito, si riassume il contenuto del provvedimento, come risultante dalle modifiche introdotte in Parlamento.

obbligo vaccinale per le persone di età superiore a cinquanta anni
L'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 viene esteso ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
L’obbligo per gli ultracinquantenni si applica anche ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra i quali sono compresi:

  • a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
  • b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari.

 

esenzione e differimento
L’obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

 

sanzioni applicabili in caso inosservanza dell’obbligo vaccinale
Sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento i soggetti che, essendovi obbligati:

  • a) alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • b) a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  • c) a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

 

procedura di irrogazione della sanzione
L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

 

accesso ai luoghi di lavoro
A decorrere dal 15 febbraio 2022, le persone soggette all’obbligo vaccinale, per l’accesso ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenute a esibire una certificazione verde COVID-19 che attesti la vaccinazione o la guarigione.
Come già previsto per il green pass base, l’obbligo riguarda tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e quindi anche i lavoratori autonomi.
La verifica del possesso di tali certificazioni è affidata ai datori di lavoro.
In caso di violazione delle relative prescrizioni, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Per i lavoratori soggetti al nuovo obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass rafforzato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500, raddoppiata in caso di reiterata violazione, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

 

assenza ingiustificata
I lavoratori soggetti all’obbligo di vaccinazione, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della già menzionata certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per tali giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

 

sospensione del lavoratore assente ingiustificato e sua sostituzione
In caso di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Tale facoltà, in precedenza prevista unicamente per le imprese con meno di quindici dipendenti, viene estesa a tutti i datori di lavoro imprenditori, indipendentemente dalla soglia dimensionale.

 

green pass base per i lavoratori di età inferiore a 50 anni
Si ricorda che, dal 15 ottobre 2021 sino alla cessazione dello stato di emergenza, per i lavoratori che abbiano età inferiore a 50 anni, rimane confermato l’obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta il cosiddetto “green pass base”.

 

durata del green pass
Si rammenta che, a decorrere dal 1° febbraio 2022 la validità delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito del completamento del ciclo vaccinale è ridotta da nove a sei mesi .
La validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della avvenuta guarigione rimane confermata in sei mesi.
Le certificazioni verdi COVID-19 rafforzate rilasciate dopo la terza dose, la cui durata era stata stabilita in sei mesi, non hanno più una scadenza, e hanno validità a decorrere dalla data della terza somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
A coloro che sono risultati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata la certificazione verde COVID-19 rafforzata con validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.
A coloro che sono risultati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata la certificazione verde COVID-19 rafforzata con validità illimitata a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

 

auto sorveglianza
In caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, la misura dell’auto sorveglianza, in sostituzione della quarantena precauzionale, si applica anche a coloro che sono guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario (oltre che a coloro che hanno completato da non più di 120 giorni il ciclo vaccinale primario o sono guariti da non più di 120 giorni o hanno avuto la dose di richiamo).

 

green pass per i cittadini stranieri
Si ricorda che, fino al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza, l’accesso agli alberghi e alle strutture ricettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati è consentito solo ai soggetti in possesso del cosiddetto “green pass rafforzato” .
Tale prescrizione si applica a tutti i clienti delle strutture ricettive, italiani e stranieri, ad esclusione dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.
A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il certificato verde rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).
Non è necessario il test antigenico nel caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (oltre che nei casi di somministrazione della terza dose).
Anche a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione con un vaccino non autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il certificato verde rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
In caso di mancata verifica dei requisiti previsti da parte dei titolari dei servizi e delle attività per le quali è richiesto il certificato verde rafforzato, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.
Si ricorda che non tutti i certificati emessi da stati esteri possono essere verificati tramite lettura del QR code dall’App VerificaC19. Nel caso in cui non fosse possibile la lettura del QR code, dovrà essere essere richiesta l’esibizione del certificato cartaceo o digitale emesso dalle autorità sanitarie nazionali estere competenti. Sono accettati certificati in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. I certificati redatti in altre lingue dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.
Si ricorda inoltre che l’articolo 9 comma 10 del decreto-legge n. 52 del 2021 riconosce la validità dei documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni previste per l’ottenimento del green pass.

 

disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento
A decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

 

isole minori lagunari e lacustri
Viene prorogata fino al 31 marzo 2022 la deroga, già prevista fino al 10 febbraio 2022 con ordinanza del Ministro della salute, che consente per i soli motivi di salute e di studio l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori, ovvero per le isole lagunari e lacustri, con green pass base e non rafforzato.
Per il medesimo periodo il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi COVID-19 ed è accessibile agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2.

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