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Modifiche alla disciplina in materia di integrazioni salariali introdotte dalla legge 69/2021 di conversione del decreto legge 41/2021

L’Inps con circolare n. 99 del 2021, ha recepito alcune modifiche alla disciplina in materia di integrazioni salariali introdotte dalla legge 69/2021 di conversione del decreto legge 41/2021 (DL Sostegni).


In particolare la predetta legge in fase di conversione del decreto Sostegni ha introdotto il comma 2 bis all’articolo 8 riconoscendo la possibilità ai datori di lavoro di richiedere il periodo di 13 settimane di trattamento di integrazione salariale ai sensi del dl sostegni in continuità con le 12 settimane disciplinate dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ciò al fine di poter fruire dei trattamenti di integrazione salariale senza soluzione di continuità a partire dal 1 gennaio 2021.


La ratio della norma è finalizzata a includere nei trattamenti le giornate prive di ammortizzatori coincidenti tra le 12 settimane della legge di Bilancio e la decorrenza delle 13 settimane previste dal Decreto sostegni, in modo da coprire l’intero periodo.


Si ricorda infatti che, prima della modifica normativa, l’intervallo di tempo tra i due periodi sopra citati non era coperto da alcun ammortizzatore sociale costringendo i datori di lavoro ad interrompere i periodi di integrazione salariale fino alla decorrenza del nuovo periodo di integrazione salariale coincidente con il 1 aprile.
Tuttavia tale possibilità viene riconosciuta solo ai datori di lavoro che a cui siano state integralmente autorizzate le 12 settimane di trattamento previste dalla Legge n. 178/2020.


Per quanto riguarda i termini di decadenza di invio delle domande relativi ai diversi periodi di integrazione salariale si riepilogano di seguito le indicazioni fornite di volta in volta dall’Istituto.


L’Inps con circolare 72/2021 ha già indicato la scadenza del 31 maggio 2021 per l’invio dell’ istanza di accesso ai trattamenti di integrazione salariali ai sensi del dl 41/2021 riferiti alle giornate 29,30 e 31 marzo.
Successivamente, l’Istituto con la circolare 99/2021 ha ulteriormente chiarito che per i periodi non coperti, antecedenti al 29 marzo, è possibile presentare domanda integrativa dei predetti trattamenti entro la scadenza del 7 agosto.


Pertanto i datori di lavoro autorizzati per le 12 settimane individuate dalla Legge di Bilancio 2021 e che hanno già fatto richiesta per i periodi decorrenti dal 29 marzo, possono presentare la domanda integrativa per quelli antecedenti e fino al 28 marzo entro la scadenza del 7 agosto 2021.


Per quanto riguarda, invece, l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dai commi 1 e 2 del menzionato articolo 8 del D.L. n. 41/2021 (13 settimane) per periodi che decorrono dal 1° aprile 2021, si prescinde dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla Legge n. 178/2020.
Pertanto, potranno continuare a essere richiesti da tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal precedente ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa emergenziale, nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di accesso previsti dalla medesima normativa.


Per queste ultime domande, resta confermata la disciplina ordinaria per cui le istanze devono essere trasmesse all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.


Per ulteriori elementi di dettaglio si rinvia alla circolare Inps

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