Rassegna dei documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle finanze (MEF) e dei provvedimenti legislativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Aliquota IVA opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 13 gennaio 2020.
Con la Risposta n. 3 del 13 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ipotesi di realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, è possibile beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dal D.M. n. 236 del 1989, recante “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2020 relativa all'anno 2019 – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 e del 31 gennaio 2020.
Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, con il Provvedimento del 15 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione IVA/2020, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione relativa all'anno 2019, da presentare nel 2020 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Inoltre, ravvisata l’opportunità di rendere disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che, nel corso dell’anno, hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA, viene approvato il Modello IVA BASE/2020 che può essere utilizzato in alternativa al Modello IVA/2020.
Con lo stesso provvedimento, infine, viene disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Con il successivo Provvedimento del 31 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha, invece, definito le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei predetti modelli per via telematica, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento dichiarativo, che provvedono direttamente all'invio, nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.
Vendita di beni tramite piattaforme digitali. Fornitura di software. Articolo 13 del D.L. n. 34 del 2019 - Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 21 gennaio 2020.
In tema di vendite a distanza di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea tramite una interfaccia elettronica - quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi – secondo il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate, n. 1 del 21 gennaio 2020, dal quadro normativo emerge che soltanto i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza (ossia, secondo la definizione normativa, consentono tramite un'interfaccia elettronica un contatto tra venditore ed acquirente, ivi compresa la partecipazione ad almeno una delle attività di determinazione delle condizioni generali della cessione, riscossione del pagamento effettuato, ordine o consegna dei beni) sono tenuti a comunicare i dati in loro possesso relativi alle vendite stesse. La violazione dell'obbligo comporta l'essere considerati debitori d'imposta (con relativi oneri di versamento), salvo prova che l'IVA sia stata comunque assolta dal cedente/fornitore ovvero, nel caso di trasmissione di dati incompleti, dimostrazione «di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale».
Ciò detto, secondo l’Amministrazione finanziaria, la fornitura di un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e utilizzo di negozi on-line, in relazione ai quali, tuttavia, il fornitore del programma medesimo non abbia titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né per partecipare, anche indirettamente, all'ordinazione degli stessi o di svolgere alcuna delle attività di facilitazione previste dalla norma, è esclusa dall'applicazione degli obblighi individuati dalla disciplina di riferimento contenuta nel D.L. n. 34 del 2019.
Fatture tax free - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 24 gennaio 2020.
Con la risposta n. 13 del 24 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in ordine agli adempimenti (registrazione dei corrispettivi e liquidazione dell'IVA) cui sono tenuti gli operatori commerciali che emettono fatture tax free, chiarendo se i corrispettivi relativi alle predette fatture, trasmesse elettronicamente tramite il sistema Otello 2.0, possano essere ricompresi nei corrispettivi giornalieri senza che ciò comporti una duplicazione ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
Al riguardo, col documenti di prassi viene precisato che, al fine di fruire dell'agevolazione prevista dalla normativa di riferimento, il corrispettivo deve essere certificato tramite l'emissione della fattura tax free: quindi, non occorre procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica del corrispettivo e all'emissione del documento commerciale. I due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti.
Secondo l’Agenzia, tuttavia, laddove il cedente, oltre ad emettere la fattura tax free, dovesse memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate il dato del corrispettivo giornaliero, ed emettere quindi il documento commerciale, in tale ipotesi, al fine di dare evidenza, in caso di controllo, che si tratta di una duplicazione della documentazione del medesimo corrispettivo, potrebbe essere utile conservare copia della fattura tax free, sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione, nonché tenere memoria del citato documento in un apposito registro.
Iper ammortamento. Beni agevolabili dati a noleggio a clienti che li utilizzano temporaneamente presso cantieri esteri - Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 24 gennaio 2020.
Con la risposta n. 14 del 24 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate offre alcuni chiarimenti in tema di iper-ammortamento con riferimento, in particolare, all'ipotesi di noleggio di beni, effettuato nei confronti di clienti italiani, impiegati temporaneamente presso cantieri esteri.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ritiene che, se il noleggio dei beni all'estero non configuri una destinazione a struttura produttiva situata all'estero, mantenendo dunque i beni un nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia, in tal caso è possibile usufruire dell’agevolazione prevista dall'iper-ammortamento.
Estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2020.
Con il Provvedimento del 27 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’utilizzo del modello F24 – utilizzato per il versamento unificato delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali - anche alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.
Le nuove disposizioni si applicano a tutti gli atti privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d’uso o presentati volontariamente per la registrazione) sulla base di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
L’Agenzia chiarisce, in ogni caso, che restano ferme le modalità di versamento, tramite modello F24, già previste per le somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative, nonché gli appositi codici tributo da utilizzare.
La decorrenza del nuovo obbligo è stabilita per gli atti presentati per la registrazione dal 2 marzo 2020, per consentire un graduale aggiornamento delle procedure e dei sistemi informatici interessati. Tuttavia, sino al 31 agosto 2020, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello F23, sia con modello F24. A partire dal 1° settembre 2020, invece, i suddetti versamenti possono essere effettuati esclusivamente con il modello F24.
Per le somme dovute a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, i versamenti devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.
Abbonamento alla televisione per uso privato in favore dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni. Modalità di attuazione delle disposizioni relative all'esenzione dal pagamento del canone e approvazione dei relativi modelli – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2020.
Con il Provvedimento del 27 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello, con le relative istruzioni, di dichiarazione sostitutiva da rendere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del d.P.R. n. 445 del 2000, ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i cittadini di età pari o superiore ai settantacinque anni. Con il medesimo provvedimento, inoltre, viene aggiornato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta di rimborso del canone versato dai contribuenti in possesso dei requisiti di esenzione.
Modelli Redditi 2020 Persone fisiche, Enti non commerciali, Società di persone, Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2020.
L’Agenzia delle Entrate, con appositi Provvedimenti del 31 gennaio 2020, ha reso disponibili i modelli Redditi 2020 per le persone fisiche, gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2019.
Tra le novità presenti nei modelli di quest’anno, l’Agenzia segnala il nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico (elevato a 4.000 euro), il nuovo sport bonus e il regime agevolato per i pensionati esteri che hanno trasferito la residenza nei piccoli centri del Sud Italia.
Nei modelli Irap, Società di capitali, Società di persone e Consolidato nazionale mondiale entra la quota deducibile del Patent Box, mentre nel modello riguardane gli Enti non Commerciali fanno ingresso i redditi da floricoltura. Trovano inoltre spazio le detrazioni per le strutture di ricarica delle auto elettriche
Indici sintetici di affidabilità fiscale: individuazione dei dati rilevanti ai fini della loro applicazione per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione per il periodo di imposta 2019 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2020.
Con il Provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, del 31 gennaio 2020, sono stati individuati i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) per i periodi di imposta 2020, da dichiarare da parte dei contribuenti. Con riferimento a tali dati, l’Agenzia delle Entrate ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto.
Col medesimo Provvedimento vengono approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA e della loro successiva evoluzione.
Vengono, inoltre, definite le modalità per la reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa, le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e le modalità per la trasmissione dei dati.
Infine, con il Provvedimento in esame, vengono individuate le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISA da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall'annualità di imposta 2020.