Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.
In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021:
- nelle aree gialle si applicano le misure previste per le zone arancioni;
- è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, restando all’interno dello stesso comune, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
Dal 15 marzo al 6 aprile 2021:
- si applicano le misure previste per le zone rosse anche nei territori in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;
- i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021:
- sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure previste per la zona rossa;
- è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, restando all’interno della stessa Regione, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.