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Nuove ordinanze del Ministro della Salute - da lunedì 26 aprile FVG in zona gialla

Nuove ordinanze del Ministro della Salute - da lunedì 26 aprile la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio è la seguente:

  • zona rossa: Sardegna
  • zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta
  • zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto
  • zona bianca: (nessuna regione)


Ricordiamo che il Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021 ha prorogato al 31 luglio 2021 la vigenza delle disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal predetto Decreto.
Il capo di gabinetto del ministero dell'Interno Bruno Frattasi, ha inoltre inviato ai Prefetti una circolare che fornisce alcune indicazioni in merito all'applicazione delle misure contenute nel decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, adottate per regolamentare una graduale ripresa delle attività economiche e sociali sul territorio.


Riportiamo di seguito le principali misure previste per la ZONA GIALLA (DPCM 2 marzo 2021 - D.L. 22.04.2021, n.52)


SPOSTAMENTI

  • Consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori che si collocano nelle zone bianca e gialla. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 (con spostamenti solo con autocertificazione);
  • gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori della zona arancione e rossa sono consentiti, oltre che per motivi di lavoro, necessità e salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti di specifiche certificazioni verdi Covid-19, attestanti rispettivamente: la vaccinazione, la guarigione dalla malattia, ovvero l’effettuazione di un test antigenico o molecolare, a mezzo di tampone, risultato negativo;
  • Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla (nella zona arancione solo in ambito comunale), è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, dalle 5 alle 22, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori della zona rossa.

 

RISTORAZIONE - ALBERGHI

  • Dal 26 aprile sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (svolte da qualsiasi esercizio) ESCLUSIVAMENTE all’aperto e con consumo al tavolo, nella fascia oraria dalle 5.00 alle 22.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati; il servizio al banco rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto;
  • consentito asporto fino alle ore 22.00 (anche alle attività con codice ateco prevalente 56.3) con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti - consegna a domicilio sempre consentita e fortemente raccomandata;
  • anche in area gialla i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) POSSONO EFFETTUARE L'ASPORTO ESCLUSIVAMENTE FINO ALLE ORE 18.00 (in caso di dubbi, potete reperire i vostri codici ateco prevalenti dichiarati in camera di commercio, sul sito www.registroimprese.it ), sempre consentita invece la consegna a domicilio; ABROGATO CON CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 7.5.2021
  • obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto; 
  • consentite le attività delle mense e del catering continuativo;
  • aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurata l'applicazione dei protocolli vigenti; consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

DAL 1 giugno le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle ore 18.00 rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati.

 

COMMERCIO

  • obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro, garantire ingressi dilazionati e sosta nei locali solo per il tempo necessario all'acquisto dei beni; obbligo di rispettare le misure previste negli allegati 10 e 11;
  • obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

 

ALTRE ATTIVITA'

  • Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona;
  • aperti i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con obbligo di far rispettare la distanza di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste per musei e istituti e luoghi della cultura;
  • Rimangono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
  • Rimangono sospese sale bingo, scommesse e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti.

DAL 26 aprile 2021:

  • consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto in conformità alle linee guida vigenti. E’ comunque interdetto l’uso degli spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida;
  • Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club ed in altri locali o spazi anche all’aperto esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e con l’obbligo di distanza di almeno 1 metro per gli spettatori non abitualmente conviventi. Capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e, comunque, con un numero massimo di spettatori non superiore a 1000, per gli spettacoli all’aperto e a 500 per quelli al chiuso per ogni singola sala.

DAL 15 maggio 2021:

  • consentite le attività delle piscine all’aperto in conformità alle linee guida vigenti.

DAL 1 giugno 2021:

  • consentite le attività delle palestre in conformità alle linee guida vigenti;
  • le disposizioni per gli spettacoli all’aperto si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e comunque con un numero massimo di spettatori non superiore a 1000 per gli impianti all’aperto e a 500 per quelli al chiuso;

DAL 15 giugno 2021:

  • consentito lo svolgimento in presenza di fiere rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati e fatta salva la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non comportino afflusso di pubblico.

DAL 1 luglio 2021:

  • consentiti convegni e i congressi nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati;
  • consentite le attività dei centri termali rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati. Resta ferma l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche;
  • consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento rispettando i limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati.

 

 

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