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Nuovo Decreto Legge: ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 24 dicembre 2021, il Decreto Legge 221 del 24.12.2021, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 dicembre 2021, che introduce nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, che saranno in vigore già dal 25 dicembre 2021 (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

 

Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse per i nostri settori:

 

STATO DI EMERGENZA
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022

 

MISURE IN VIGORE DAL 25 DICEMBRE 2021 

MASCHERINE

  • Fino al 31.01.2022 obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

 

RISTORANTI E LOCALI AL CHIUSO

Dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato d’emergenza, negli esercizi di ristorazione (art. 4 del “Riaperture”) il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, sarà consentito, oltre ai minori di anni 12 e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, esclusivamente ai possessori del super green pass. Pertanto, così come già previsto per il consumo ai tavoli al chiuso, anche per il consumo al banco al chiuso saranno valide solo le certificazioni attestanti:

  • l’avvenuta vaccinazione (art. 9, comma 2, lett. a) del “Riaperture”);
  • l’avvenuta guarigione (art. 9, comma 2, lett. b) del “Riaperture”);
  • l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis).

Precisiamo che tale prescrizione continua a non essere richiesta per: il take away (asporto), per usufruire dei servizi igienici e, in zona bianca e in zona gialla, per il consumo all’aperto (sia al tavolo che al banco): tale tipologia di consumo rimane consentita anche a coloro che non siano in possesso di alcun green pass (né ordinario, né rafforzato).

 

EVENTI E FESTE ALL’APERTO
Fino al 31.01.2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto.

 

DISCOTECHE E SALE DA BALLO
Fino al 31.01.2022 sono sospese le attività che si svolgono in discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

 

MISURE IN VIGORE DAL 10 GENNAIO 2022 

ESTENSIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO
Sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato nonché ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica l’accesso a: 

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

 

CORSI DI FORMAZIONE
Fino alla cessazione dello stato di emergenza  per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto green pass “base”.

 

MISURE IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2022

GREEN PASS
Viene ridotta, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di seguito specificate:

  • per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario, la validità è diminuita da nove a sei mesi, a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale primario;
  • per le certificazioni verdi COVID-19 emesse in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), la durata è ridotta da nove a sei mesi, decorrenti dalla predetta data di somministrazione;
  • per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta guarigione da COVID-19, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose), la validità è ridotta da nove a sei mesi dall'avvenuta guarigione.

 

MISURE DI CARATTERE GENERALE IN VIGORE DAL 25.12.2021 

Impiego del Green Pass in ambito lavorativo privato
La disposizione estende fino al 31 marzo 2022, nuova data di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro, di cui all’art. 9-septies, commi 1, 6 e 7, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87.
Si ricorda che la finalità del provvedimento è quella di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e, pertanto, chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass.
Il Green Pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da COVID-19.
L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.
Alla luce dell’estensione temporale di cui sopra, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Viene prorogata, altresì, la disposizione che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green Pass. A tali imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è consentito di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario; lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie; personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari).


Proroga articolo 6 decreto legge n.172 del 2021 - green pass rafforzato
Fino al 31 marzo 2022, le disposizioni sul “green pass rafforzato” si applicheranno – a seguito della proroga dei termini previsti dall’articolo 6, comma 1 del decreto legge 26 novembre 2021, n.172 - anche all’interno della zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti, se si fosse in zona gialla, sarebbero oggetto di restrizioni.
Lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, saranno dunque consentiti, nel rispetto della disciplina della zona bianca, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate sulla base dell’avvenuta vaccinazione o guarigione dal virus ed ai soggetti minori di 12 anni o esentati dalla campagna vaccinale.
Nell’ambito di tali attività sono ricompresi anche i servizi di ristorazione, ma continuerà a essere possibile accedere ai servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché alle mense e catering continuativo su base contrattuale, con il green pass ordinario, e dunque anche con l’effettuazione di un tampone rapido o molecolare.


Controlli per gli ingressi sul territorio nazionale
Per contenere la diffusione del virus Sars-Cov-2, si prevede che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuino, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari ai viaggiatori in ingresso sul territorio nazionale. I viaggiatori che risulteranno positivi al test saranno sottoposti ad isolamento fiduciario di 10 giorni nei “Covid Hotel” (di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), previa comunicazione al Dipartimento prevenzione della ASL territorialmente competente, ai fini della necessaria sorveglianza sanitaria.


Proroga disposizioni decreto “Cura Italia”
Vengono prorogate al 31 marzo 2022 le seguenti disposizioni contenute nel decreto Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n.27):

  • art. 17-bis, commi 1 e 6, che consente alle strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del virus COVID-19 (n. 3, all. A);
  • art. 73, che consente agli organi collegiali degli enti locali e degli enti pubblici nazionali, nonché degli enti ed organismi del sistema camerale, delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative ed i consorzi la possibilità di svolgere le sedute in video conferenza (n. 4, all. A).


Lavoro agile cd. “semplificato” 
La disposizione proroga il regime di smart working “semplificato” ai sensi dell’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, che consente ai datori di lavoro di poter attivare lo strumento con un atto unilaterale, senza la necessità di dover sottoscrivere un accordo individuale con il lavoratore e relativo singolo invio telematico.
Conseguentemente, sono prorogate le modalità operative poste in essere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per tale modalità, che consente il caricamento, con un unico flusso telematico, di comunicazioni di attivazione dello smart working relative a più lavoratori.


Prestazione lavorativa dei “soggetti fragili”
La disposizione proroga fino alla data di adozione del decreto interministeriale sotto riportato e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022 la possibilità di svolgere la prestazione in smart working per i lavoratori cd. fragili, ai sensi dell’art. 26, comma 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Con il decreto interministeriale sopra citato, a firma del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.


Congedi parentali
L’articolo 17, comma 3 estende fino al 31 marzo 2022 la possibilità di fruizione dei congedi parentali per i genitori con figli in quarantena a causa Covid, di cui all’art. 9 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.
In particolare, tale disposizione riconosce, alternativamente, ai lavoratori dipendenti, genitori di bambini conviventi con meno di 14 anni di età, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli fino al 31 marzo 2022.
Tali congedi vengono retribuiti al 50 per cento per i figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni si può usufruire del congedo, ma senza retribuzione.
Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli, di qualsiasi età, con grave disabilità, accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, che siano o iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
La norma attribuisce ai predetti congedi efficacia retroattiva, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico e fino alla data di entrata in vigore del decreto.
Si prevede, infatti, che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D. Lgs n.151/2001, fruiti dai genitori sia durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, durante l’infezione da SARS Covid19 del figlio, e durante la quarantena del figlio, possono essere convertiti, previa istanza, nel congedo straordinario sopra descritto con il diritto all’indennità del 50 per cento e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Per il calcolo dell’indennità del 50 per cento si prenderà a riferimento quanto disposto dall’art. 23 del T.U. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2, cioè la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo, a cui non si potranno aggiungere i ratei relativi alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati ai lavoratori.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Analogamente, per le stesse ragioni sopra descritte e fino al 31 marzo 2022, è previsto, per genitori con figli conviventi minori di 14 anni che siano lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.
La stessa indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto di tale limite di spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.


Proroga delle disposizioni del DPCM del 2 marzo 2021 
Vengono prorogate fino al 31 marzo 2022 le misure contenute nel DPCM del 2 marzo 2021 fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

 

Su Documenti il testo integrale del nuovo Decreto Legge, il cartello FIPE da esporre e il Vademecum green pass agg.al DL 221/2021

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