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Nuovo D.L. 29 dicembre 2021 - riepilogo disposizioni in vigore

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 29 dicembre 2021, ha approvato un nuovo decreto-legge recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.


In attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, per quanto concerne il nostro comparto, si riepilogano di seguito le disposizioni attualmente in vigore secondo quanto previsto dalla normativa nazionale da ultimo aggiornata alle disposizioni del D.L. c.d. “Festività” e quelle che entreranno in vigore in base al nuovo Decreto Legge (come da comunicato stampa diramato al termine della riunione del 29 dicembre 2021).


STATO DI EMERGENZA
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022


MISURE IN VIGORE DAL 25 DICEMBRE 2021
MASCHERINE

  • Fino al 31.01.2022 obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.


RISTORANTI E LOCALI

  • nessuna limitazione oraria;
  • il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso e al tavolo al chiuso sono consentiti solo a chi sia in possesso del green pass rafforzato (super green pass) (no tampone) ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica, dalla campagna vaccinale;
  • in zona bianca e gialla il consumo al tavolo all’aperto è consentito anche in assenza di green pass (fino al 9.1.2022); in zona arancione invece è richiesto il super green pass anche per il consumo al tavolo all’aperto – con le esclusioni sopra individuate;
  • il take away (asporto) non richiede il possesso di green pass;
  • mense e catering continuativo su base contrattuale consentite anche per i lavoratori muniti di green pass base;
  • per le strutture ricettive, il servizio di ristorazione riservato esclusivamente ai clienti alloggiati è consentito, sia all’aperto che al chiuso, per i clienti muniti di green pass base.


EVENTI E FESTE ALL’APERTO
Fino al 31.01.2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto.


DISCOTECHE E SALE DA BALLO
Fino al 31.01.2022 sono sospese le attività che si svolgono in discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

 

Ricordiamo inoltre che è sempre necessario, per tutte le attività, il rispetto delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre e pubblicate in G.U. il 6 dicembre scorso.


MISURE IN VIGORE DAL 10 GENNAIO 2022
ESTENSIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del green pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, al chiuso e all’aperto;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso e all’aperto(esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.


Inoltre, il green pass rafforzato sarà necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.


CORSI DI FORMAZIONE
Fino alla cessazione dello stato di emergenza per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto green pass “base”.


QUARANTENE
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso.


Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.


CAPIENZE
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.


MISURE IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2022
VALIDITÀ GREEN PASS
Viene ridotta, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di seguito specificate:

  • per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario, la validità è diminuita da nove a sei mesi, a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale primario;
  • per le certificazioni verdi COVID-19 emesse in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), la durata è ridotta da nove a sei mesi, decorrenti dalla predetta data di somministrazione;
  • per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta guarigione da COVID-19, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose), la validità è ridotta da nove a sei mesi dall'avvenuta guarigione.

 

Vi forniremo ulteriori aggiornamenti non appena il testo del nuovo Decreto Legge sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale

 

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