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News

Nuovo D.L. 30 dicembre 2021 in vigore dal 31 dicembre

Si informa che il 31 dicembre 2021 è entrato in vigore il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che introduce “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021). 

 

Si riepilogano di seguito le disposizioni attualmente in vigore secondo quanto previsto dalla normativa nazionale da ultimo aggiornata alle disposizioni del D.L. c.d. “Festività” e al nuovo Decreto Legge 


STATO DI EMERGENZA
In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022


MASCHERINE

  • Fino al 31.01.2022 obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.


RISTORANTI E LOCALI

  • nessuna limitazione oraria;
  • il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso e al tavolo al chiuso sono consentiti solo a chi sia in possesso del green pass rafforzato (super green pass) (no tampone) ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica, dalla campagna vaccinale;
  • in zona bianca e gialla il consumo al tavolo all’aperto è consentito anche in assenza di green pass (dal 10.1.2022 l'obbligo del green pass rafforzato verrà ampliato anche alla somministrazione all'aperto, con le esclusioni sopra individuate);  
  • il take away (asporto) non richiede il possesso di green pass;
  • mense e catering continuativo su base contrattuale consentite anche per i lavoratori muniti di green pass base;
  • per le strutture ricettive, il servizio di ristorazione riservato esclusivamente ai clienti alloggiati è consentito, sia all’aperto che al chiuso, per i clienti muniti di green pass base (dal 10.1.2022 sarà necessario il green pass rafforzato).


EVENTI E FESTE ALL’APERTO
Fino al 31.01.2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto.


DISCOTECHE E SALE DA BALLO
Fino al 31.01.2022 sono sospese le attività che si svolgono in discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

 

CAPIENZE
Dal 31 dicembre 2021, in zona bianca, l’accesso agli eventi ed alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cd green pass “rafforzato”, ai soggetti minori di 12 anni ed ai soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi clinici e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all’aperto ed al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

 

QUARANTENA
L’articolo 2 del DL 31.12.2021, introducendo un nuovo comma 7-bis nel corpo dell’articolo 1 del Dl n.33 del 2020, prevede che la quarantena precauzionale (di cui comma 7 del predetto art. 1) non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.


I suddetti soggetti sono obbligati ad indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19, e ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.


La cessazione del regime di quarantena o dell’auto-sorveglianza (introdotta con il nuovo comma 7-bis) consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso, la cessazione è determinata dalla trasmissione, con modalità anche elettroniche, all’Asl competente del referto con esito negativo.


Si segnala che le modalità attuative delle disposizioni in materia di quarantena e isolamento sono state definite, con circolare del Ministero della salute, emanata contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame.

 

 

Ricordiamo inoltre che è sempre necessarioper tutte le attività, il rispetto delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 2 dicembre e pubblicate in G.U. il 6 dicembre scorso.


MISURE IN VIGORE DAL 10 GENNAIO 2022
ESTENSIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del green pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e altre strutture ricettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre, fiere, convegni e congressi;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, al chiuso e all’aperto;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso e all’aperto(esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.


Inoltre, il green pass rafforzato sarà necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

 

Restano invece ferme le disposizioni che consentono l’accesso con il green pass base alle mense ed al catering continuativo su base contrattuale.


CORSI DI FORMAZIONE
Fino alla cessazione dello stato di emergenza per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto green pass “base”.

 

MISURE IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2022
VALIDITÀ GREEN PASS
Viene ridotta, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di seguito specificate:

  • per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario, la validità è diminuita da nove a sei mesia decorrere dal completamento del ciclo vaccinale primario;
  • per le certificazioni verdi COVID-19 emesse in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), la durata è ridotta da nove a sei mesidecorrenti dalla predetta data di somministrazione;
  • per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta guarigione da COVID-19, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose), la validità è ridotta da nove a sei mesi dall'avvenuta guarigione.

 

 

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