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News

Ordinanze Ministro della Salute 28 aprile 2022 – cosa cambia dal 1 maggio 2022

Si informa che, con ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile u.s. sono state prorogate fino al 15 giugno prossimo alcune misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale.

Si riportano, di seguito, i contenuti del provvedimento.


Fino al 15 giugno prossimo, resta obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 solo nei seguenti casi:

  • 1. per l’accesso a mezzi di trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza. Confermato, altresì, che i vettori, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare il rispetto di tale obbligo da parte degli utenti dei richiamati servizi;
  • 2. Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso;
  • 3. ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di riabilitazione e lungodegenza post acuzie.

Per i titolari ed i gestori dei servizi e delle attività di cui sopra permane, altresì, l’obbligo di verificare il rispetto delle suddette prescrizioni.


Dal 1° maggio 2022, NON SARA' invece PIU' OBBLIGATORIO (ma solo raccomandato) indossare la mascherina in tutti gli altri luoghi pubblici e privati come le attività commerciali (negozi - supermercati - centri commerciali..), i pubblici esercizi (bar – ristoranti…), le strutture ricettive, i servizi alla persona (parrucchieri – estetiste..), le palestre, le sale da gioco, gli uffici pubblici e privati (banche – studi professionali..), etc...

Viene inoltre confermata l’esenzione dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i bambini di età inferiore ai sei anni, per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, per le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo e per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Come detto, l’ordinanza precisa che “È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cd. mascherine) in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati, si fa presente che restano in vigore le regole previste nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali, aggiornato il 6 aprile 2021. A tal riguardo, si informa che le Parti si incontreranno il prossimo 4 maggio per verificare se prorogare o modificare le attuali regole.

AGGIORNAMENTO 4 maggio 2022
Il governo sceglie di proseguire sulla linea della prudenza e conferma, nella riunione tenutasi il 4 maggio 2022 con la presenza di rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL e di tutte le parti sociali, fino al 30 giugno prossimo, nei luoghi di lavoro, il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto da governo e parti sociali il 6 aprile 2021.

Per quanto concerne l’uso dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro, il protocollo afferma che “..in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento..”


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI: ARRIVI DA PAESI ESTERI
Si informa inoltre che, con altra ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022, è stata ulteriormente prorogata fino al 31 maggio prossimo la validità della disciplina per gli arrivi da paesi esteri, introdotta dall’Ordinanza 22 febbraio 2022, ad esclusione dell’obbligo di compilazione e presentazione del “digital Passenger Locator Form” (PLF), contenente i dati per la localizzazione del passeggero in caso di contagio (che pertanto non è più previsto a partire dal 1° maggio 2022).

 

GREEN PASS
Il Decreto n. 24 del 24 marzo 2022, ha fissato al 1° maggio l’eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere a tutti i luoghi di lavoro, ad eccezione di ospedali e RSA (dove rimane obbligatorio sia per i dipendenti che per i visitatori).


Cessa, quindi, dal 1 maggio 2022 l’obbligo del green pass base o rafforzato per accedere anche alle seguenti attività (oltre a quelle già esentate dal 1 aprile 2022):

  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso;
  • servizi di ristorazione al chiuso delle strutture ricettive che siano accessibili al pubblico esterno;
  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono all’aperto;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all’aperto.
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono al chiuso;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

Ricordiamo che continueranno ad essere efficaci fino al 31 dicembre 2022 le linee guida recanti le misure di prevenzione anti-Covid19, applicabili alle attività economiche e sociali, adottate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 1° aprile.

 

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