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Pensione ai superstiti: spetta anche al coniuge separato per colpa o addebito

Si tratta di una prestazione che spetta al coniuge superstite ed è pari al 60% della pensione di cui era titolare il defunto. Esistono però, delle situazioni che possono dar luogo all'impossibilità di riconoscimento della prestazione o di revoca della stessa in relazione all'evolversi del rapporto matrimoniale: una di queste è la separazione dei coniugi.


L’orientamento prevalente nella giurisprudenza è ormai concorde nel riconoscere la prestazione a tutti i coniugi separati, anche in caso di addebito a prescindere dalla titolarità o meno dell'assegno alimentare.


La Legge n.903 del 21 luglio 1965, art. 22, riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge.


Questa disposizione normativa richiede, come requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta in favore del coniuge superstite, solo l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.


La circolare Inps n.185 del 2015 aveva precisato che anche il coniuge separato aveva diritto alla pensione ai superstiti e nel caso di addebito della separazione, che lo stesso avrebbe avuto diritto al trattamento in argomento solamente nel caso fosse stato titolare di assegno alimentare.


L’Inps oggi, segue l’orientamento della Corte Suprema di Cassazione che afferma che non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato.


Il coniuge separato, anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti, è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite.


Nel caso in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata.


In questi casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte.


Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.


Relativamente ai ricorsi amministrativi pendenti, che riguardano la pensione ai superstiti e per i quali è in corso l’istruttoria, le Strutture territoriali dovranno verificare se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato.


In questo caso provvederanno alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere.


Nuove nozze
Il diritto alla percezione della prestazione ai superstiti viene meno nei casi in cui il coniuge superstite (separato o divorziato) contrae un nuovo matrimonio.


In questo caso viene meno il diritto alla prestazione previdenziale ma al coniuge che è passato a nuove nozze deve essere attribuito un assegno una tantum. L’assegno dovrà essere pari a due annualità della pensione in godimento o della percentuale di pensione attribuita allo stesso coniuge in caso di contitolarità con i figli.


Conviventi more uxorio
È il caso di precisare che la pensione ai superstiti non può essere riconosciuta in favore del convivente more uxorio, mentre vanno riconosciute anche alle persone unite civilmente al pensionato o all'assicurato deceduto ai sensi della recente legislazione sulle unioni civili.

 

Per maggiori informazioni e verificare l’accesso alla pace contributiva è possibile rivolgersi alla sede del Patronato 50&PiùEnasco di Pordenone, Piazzale dei Mutilati 6 - Telefono: 0434549462 - Email: enasco.pn@enasco.it 
Fonte Patronato 50&PiùEnasco

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