Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 Legge di stabilità 2019
L'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 16 febbraio 2018, n. 23 ha trasferito, a partire dal 11 aprile 2018, alla Regione FVG funzioni e compiti di polizia amministrativa dapprima esercitati dallo Stato, attraverso le sue articolazioni periferiche (Questure e Prefetture).
L'art. 2, commi 30-33 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 ha a sua volta trasferito dalla Regione ai Comuni del Friuli Venezia Giulia una parte di queste funzioni e compiti di polizia amministrativa e ha disciplinato il regime transitorio per le richieste e comunicazioni consegnate alla Regione entro il 31 marzo 2019:
comma 30. A decorrere dal 1 aprile 2019, sono trasferiti ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia le seguenti funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa, esercitati dalla Regione ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 2018, n. 23 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di polizia amministrativa):
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all' articolo 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e all' articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza);
b) il ricevimento delle comunicazioni concernenti le agenzie di affari di cui all' articolo 115 del regio decreto 773/1931 , ad eccezione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
c) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 ), e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede.
comma 31. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti di cui al comma 30 in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, pubblicità e concorrenza, efficienza, economicità, proporzionalità, sussidiarietà, adeguatezza e territorialità.
comma 32. Resta di competenza della Regione il completamento dei procedimenti amministrativi già avviati alla data di trasferimento delle funzioni di cui al comma 30.
comma 33. Con la legge di assestamento al bilancio regionale è determinato il finanziamento da assegnare ai Comuni con riferimento alle funzioni trasferite di cui al comma 30, nonché i criteri di riparto tra i Comuni stessi."
Rimangono quindi in carico alla Regione FVG gli altri procedimenti previsti dal D. Lgs. 16 febbraio 2018, n. 23 che non sono stati oggetto di trasferimento ai Comuni.