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Prestiti con garanzia statale al 100 per cento decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità)- Schema esemplificativo ABI

Il decreto “liquidità” ha previsto il rilascio di una garanzia pubblica da parte del Fondo di garanzia PMI, con copertura pari al 100%, su nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni (con preammortamento di almeno 24 mesi) a favore di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, per un importo massimo di 25 mila euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

 

Come comunicato lo scorso 14 aprile con nostra nota informativa prot. 2433, il Fondo di Garanzia PMI ha reso disponibile lo specifico modulo (c.d. Allegato 4 - bis) per la richiesta di garanzia su questi finanziamenti.

 

Nella giornata di ieri, l’Associazione Bancaria Italiana ha emanato uno schema esemplificativo sull’accesso ai finanziamenti bancari per liquidità fino a 25.000 euro.

 

Nell’ottica di semplificare e velocizzare, per quanto possibile, l’iter per la richiesta di tali finanziamenti, si ritiene che tale schema possa rappresentare un riferimento anche per le imprese nella preparazione della richiesta di garanzia, nonché nella comprensione della procedura da seguire e dei documenti da dover fornire al soggetto finanziatore.

 

A tal riguardo, è opportuno sottolineare che i soggetti finanziari deputati all’erogazione del credito, ivi inclusi confidi e banche, sono comunque tenuti all’espletamento di alcuni adempimenti formali necessari, da un lato, ai fini del rispetto dalle regole della vigilanza e antiriciclaggio e, dall’altro, a ridurre al minimo l’eventuale rischio di rendere inefficace la copertura offerta dal Fondo di Garanzia PMI in caso di eventuale futura attivazione della garanzia. Ciò impone, evidentemente, un iter istruttorio che, seppur estremamente semplificato rispetto a quello ordinariamente seguito, potrebbe non assicurare un’immediata erogazione del credito.

 

Tornando ai contenuti dello schema predisposto da ABI, si evidenzia che:


per chiedere il finanziamento garantito dal Fondo PMI occorre inviare al soggetto finanziatore:

  • il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dal finanziatore
    - il modulo di richiesta della copertura del Fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it  , nella sezione Modulistica (“Allegato 4-bis”);
    - i moduli di finanziamento e di richiesta della garanzia devono essere compilati, sottoscritti e forniti al soggetto finanziatore, ad esempio attraverso un invio all’indirizzo e-mail via posta elettronica certificata, con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore o, se previsto, compilando i moduli direttamente sul sito del soggetto finanziatore;
  • per la compilazione del modulo di garanzia, dopo aver inserito i dati anagrafici dell’impresa (inclusi quelli del legale rappresentante che sottoscrive il modulo) o quelli della persona fisica beneficiaria, al punto 13 dell’Allegato 4-bis va indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (es. acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, o semplicemente “liquidità”);
  • il punto 17 dell’Allegato 4-bis va compilato solo se l’impresa richiedente l’agevolazione ha già beneficiato di “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” attivati dal nostro Paese nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni). Non devono essere indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute in via ordinaria dal Fondo di garanzia PMI e comunque le agevolazioni già ottenute in regime de minimis;
  • una volta acquisiti i documenti, il soggetto finanziatore può procedere ad inserire le informazioni sul portale del Fondo di garanzia;
  • il Fondo di garanzia darà riscontro della presa in carico della pratica;
  • il soggetto finanziatore può quindi procedere all’erogazione del finanziamento senza attendere l’ammissione della domanda al Fondo di garanzia PMI;
  • nel caso in cui l’impresa richieda per la prima volta la garanzia del Fondo, successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto finanziatore, il Fondo provvede ad inviare le credenziali per l’accesso al portale del Fondo all’indirizzo di posta elettronica dell’impresa;
  • l’impresa può accedere al portale del Fondo per visualizzare lo stato di lavorazione delle proprie richieste ed assolvere, in una fase successiva, ad eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.
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