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Proroga dei versamenti – Risoluzione Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021

Con la Risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla proroga dei versamenti disposta dall’art. 9-ter della legge di conversione al c.d. Decreto “Sostegni bis” (L. n. 106/2021), illustrando i criteri e il calendario da seguire nel caso di opzione per i pagamenti rateali.

 

Come noto, la predetta disposizione ha stabilito, a favore dei soggetti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto del MEF, la proroga dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA. In specie, i termini succitati (dirette, IRAP e IVA) che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione.

 

La proroga riguarda anche i soggetti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, applicano il regime forfetario agevolato (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge bilancio del 2015), il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all’art. 27, comma 1, del decreto legge n. 98, del 2011), ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR e che hanno i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo 9-ter), a coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari o, infine, che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

 

In particolare, per effetto della proroga, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021, possono essere eseguiti entro il 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione. Inoltre, le somme dovute possono essere versate anche in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 settembre 2021. La rateazione deve concludersi in ogni caso entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 4%, a decorrere dal 16 settembre.

 

Tanto premesso, la risoluzione in esame chiarisce innanzitutto che non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

 

Pertanto, per l’Amministrazione finanziaria, tenuto conto del tenore letterale della norma, che ha prorogato al 15 settembre 2021 i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 - intendendosi, ai sensi dell’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001, il termine del 30 giugno per il versamento del saldo e del primo acconto, compreso il versamento annuale dell’IVA, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ovvero i termini di versamento che scadono in detto arco temporale per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare - i termini di versamento possono così riassumersi:

 

1. entro il 15 settembre 2021, nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga - titolari o non titolari di partita IVA;

 

2. nel caso di versamento rateizzato:

a. per i soggetti titolari di partita IVA:

  • entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;
  • entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi;
  • entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi;
  • entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi.

 

b. per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir:

  • entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;
  • entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi;
  • entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi;
  • entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi.

 

Le scadenze per i pagamenti rateali sono meglio esplicitate nelle seguenti tabelle, con distinzione tra i soggetti titolari di partita Iva e soggetti non titolari di partita Iva:


Soggetti titolari di partita Iva

 

N. rata

Scadenza

Interessi

1

15 settembre

0

2

16 settembre

0,01%

3

18 ottobre

0,34%

4

16 novembre

0,67%

 


Soggetti non titolari di partita Iva

N. rata

Scadenza

Interessi

1

15 settembre

0

2

30 settembre

0,17%

3

2 novembre

0,50%

4

30 novembre

0,83%

 

Chi ha già versato la prima rata secondo i termini ordinari può proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario, ma per le rate che scadono nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 il termine può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi. Sulle rate in scadenza successivamente al 15 settembre sono dovuti gli interessi al 4%, a decorrere dal prossimo 16 settembre 2021.


Infine, secondo la risoluzione in esame, se entro il 15 settembre si effettuano più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:

  • in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
  • in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

 

 

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