Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha pubblicato la circolare 39841 (in allegato) del 27 dicembre u.s., che ha fornito il quadro riepilogativo delle diverse proroghe di validità dei certificati abilitativi alla guida, risultante dal coordinamento della legislazione europea e nazionale, da ultimo modificata con la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. La nota in oggetto, diramata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, sostituisce integralmente la precedente nota del Ministero prot. 24231 del 27 luglio u.s.
Con la presente si illustra il quadro delle validità delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente, con particolare riferimento ai titoli rilasciati in Italia, rimandando alla lettura della Circolare e alla tabella fornita dal MIMS (in allegato) per le informazioni sulle altre proroghe riguardanti:
Validità delle patenti di guida
Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello Spazio Economico Europeo con patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:
Scadenza originaria della patente: 1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020
Scadenza prorogata: 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
Scadenza originaria della patente: 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020
Scadenza prorogata: 1° luglio 2021
Scadenza originaria della patente: 1° settembre 2020 - 30 giugno 2021
Scadenza prorogata: 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
Per la circolazione sul solo suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è così prorogata:
Scadenza originaria della patente: 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022
Scadenza prorogata: 29 giugno 2022
Validità delle Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)
Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello Spazio Economico Europeo con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE la validità degli stessi documenti (CQC) è così prorogata:
Scadenza originaria CQC: 1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020
Scadenza prorogate: 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
Scadenza originaria CQC: 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020
Scadenza prorogate: 1° luglio 2021
Scadenza originaria CQC: 1° settembre 2020 - 30 giugno 2021
Scadenza prorogate: 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
Per la circolazione sul solo suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:
Scadenza originaria CQC: 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022
Scadenza prorogata: 29 giugno 2022