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RAEE - Nota esplicativa relativa alle novità introdotte dalla Legge Europea

Si ritiene utile informare che la legge 6 agosto 2013, n. 97 (''Legge europea 2013''), in vigore dal 4 settembre 2013, ha introdotto, in materia di ambiente, importanti novità. Tra queste, di particolare rilievo, si evidenziano quelle riguardanti gli obblighi dei distributori nella gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE.

 

Il comma 2, dell'articolo 22, stabilisce le nuove condizioni che il distributore deve rispettare al fine di poter considerare il raggruppamento dei Raee domestici, che lo stesso effettua prima del trasporto, come rientrante nella fase della "raccolta", prevista dall'articolo 1, comma 2 del Dm 65/2010.

 

La novità riguarda il già previsto limite di 3,5 tonnellate di Raee raggruppabili prima del trasporto che, si precisa con la nuova disposizione, deve intendersi riferito "a ciascuno" dei raggruppamenti 1, 2 e 3 ( "freddo e clima", "altri grandi bianchi" e "tv e monitor") mentre per i raggruppamenti 4 e 5 ("It e Consumer electronics" e "sorgenti luminose") va inteso in senso "complessivo".

 

Aver aumentato il solo limite quantitativo di raggruppamento non risolve tutte le criticità che i distributori hanno più volte evidenziato. È rimasto, infatti, inalterato il limite temporale di un mese che i distributori devono rispettare per avviare la movimentazione dei RAEE e che avrebbero voluto estendere fino ai tre mesi. Il limite quantitativo e temporale, infatti, avrebbero generato una reale semplificazione nella modalità di gestione dei raggruppamenti solo se applicati congiuntamente.

 

Per superare le criticità riscontrate in molti centri di raccolta comunali che, in quanto impianti autorizzati in via ordinaria hanno più volte rifiutato Raee conferiti dai distributori (autorizzati in via semplificata), il comma 4 ha esteso le modalità di conferimento da parte dei distributori stessi, ricomprendendo questa fattispecie. Viene previsto, infatti, che la realizzazione e la gestione di centri di raccolta Raee (articolo 6, Dlgs 151/2005) si debba svolgere con le modalità previste dal Dm 8 aprile 2008 (disciplina nazionale per i centri di raccolta dei rifiuti urbani), "ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (che riguardano rispettivamente l'autorizzazione unica per gli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti, l'autorizzazione unica ambientale/Aia e le procedure semplificate per gli impianti di recupero). Quest'ultimo periodo rappresenta la novità, visto che l' articolo 8 del Dm 65/2010, ora abrogato, contemplava unicamente il Dm 8 aprile 2008.

 

Completano il quadro delle novità introdotte:

 

a) la scomparsa dei limiti di portata e massa degli automezzi per il trasporto dei Raee (articolo 2, Dm 65/2010);

b) l'allargamento del campo di applicazione che viene esteso a "altre apparecchiature per il condizionamento" che entrano a far parte dei "Grandi elettrodomestici" elencati nel Dlgs 151/2005 (da cui non sono più esclusi gli elettrodomestici fissi di grandi dimensioni); ai test di fecondazione che entrano nella categoria 8 "Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire. monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità."

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