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Recepimento nuova direttiva RAEE - Approvato in via definitiva il Dlgs

Si ritiene utile informare che il Consiglio dei Ministri del 14 marzo u.s., ha approvato, in via definitiva, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Di seguito alcune considerazioni di approfondimento.

 

Il testo dello schema di decreto, sostanzialmente in linea con le previsioni della Direttiva, mira a risolvere le numerose complessità e gli ostacoli che hanno, sino ad oggi, reso difficoltosa la raccolta dei RAEE nei punti di vendita e al domicilio dei consumatori.

 

Permangono comunque alcune criticità. Il provvedimento, infatti, prevedendo la possibilità per i produttori di contribuire a coprire i costi della raccolta primaria in capo ai comuni ed in capo ai distributori - con modalità e contenuti da discutersi e pattuirsi  nell'ambito di specifici  accordi di programma - pur muovendosi nella giusta direzione, introduce una forzatura in contrasto con quanto previsto dalla direttiva. Sia il comma 5 dell'articolo 15 che il comma 3 dell'articolo 16 dello schema di decreto prevedono, infatti, una deliberazione autoritativa del finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico nel caso di mancato raggiungimento di accordo tra gli interessati.

 

Vengono confermate, inoltre, anche se con qualche residuo appesantimento, le semplificazioni esistenti nella gestione dei luoghi di raggruppamento dei distributori prevendendo – fattore questo di degno di nota - anche canali alternativi di conferimento.

L'articolo 11 dello schema di decreto conferma le semplificazioni nella gestione dei luoghi di raggruppamento dei distributori previste dalla L. 97/2013, attraverso l'incremento dei quantitativi raggruppabili. Da rilevare tuttavia un'incongruenza. L'attuale formulazione dell'art. 11 prevede che nel caso in cui vengano raccolti più di 3.500 kg di RAEE, il loro trasporto debba avvenire in regime "ordinario", ossia esclusivamente attraverso operatori professionali, quando invece la citata legge 97/13 oggi consente l'adozione di procedure semplificate in tutte le fasi di gestione. Da una parte quindi si concede una possibilità di maggiore efficienza (che associata all'ampliamento dei termini da un mese a tre mesi per il conferimento ai centri di raccolta genera indubbiamente minori oneri di sistema); dall'altra, diversamente da quanto previsto dalla legge 97/13, si impongono adempimenti oggi non previsti per gli operatori che intendessero agire con criteri di maggiore efficienza (ossia con l'ampliamento dei quantitativi raggruppati).

 

Di fondamentale rilievo per la crescita del sistema di raccolta dei RAEE risulta la previsione di consentire canali alternativi di conferimento agli operatori commerciali, per ovviare alla cronica carenza di piattaforme comunali sul territorio nazionale (ad oggi, poco più del 40 % dei Comuni sono aperti alla distribuzione). Secondo il decreto questa possibilità di indirizzamento alternativo dei flussi non fa venire meno una completa tracciabilità dei RAEE raccolti, prevedendo anche l'esigenza di rivolgersi comunque a canali alternativi affidabili, che rispondano ai necessari requisiti per una corretta gestione ambientale.

 

Con riferimento alle vendite a distanza, lo schema di decreto coniuga le esigenze di carattere operativo con la necessità di evitare possibili distorsioni concorrenziali tra negozi fisici e negozi on-line. Opportuna la previsione che il consumatore non debba sopportare maggiori oneri rispetto a quelli che sopporterebbe con la consegna al negozio fisico.

 

Circa gli obblighi di informazione (art. 8), si rileva l'aderenza della proposta normativa con quanto indicato nella Direttiva europea sulla possibilità per il produttore di indicare separatamente in fattura il contributo ambientale RAEE e la facoltà per il distributore di indicarlo nel prezzo finale. Tale previsione si giustifica infatti con la scarsa rilevanza dell'informazione, considerato che il contributo RAEE rappresenta soltanto i costi sostenuti dai produttori per la logistica secondaria (dal centro di raccolta comunale agli impianti di smaltimento) e non certo l'intero costo per la gestione dei RAEE (dal cittadino all'impianto finale).

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