Con la Risoluzione n. 7 dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle modifiche al regime forfetario, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, sia con riferimento ai requisiti di accesso sia in relazione alle cause di esclusione.
In particolare, per quanto riguarda i requisiti di accesso, la nuova disciplina prevede che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro (originariamente il limite era fissato in 5.000 euro).
Con riferimento alle cause di esclusione dall'applicazione del regime forfetario, la disposizione inserita nella legge di bilancio 2020 ha previsto, nuovamente, l'ipotesi in cui, nel periodo d'imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro.
Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto, l’Amministrazione finanziaria osserva che, il limite delle spese, vada verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato il predetto limite non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.
Per quanto riguarda la clausola di esclusione riguardante i redditi percepiti, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in base al tenore letterale della norma, la stessa opera già dal periodo d’imposta 2020, se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a € 30.000. Tale interpretazione, ad avviso dell’Agenzia, trova un precedente nei chiarimenti resi con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, in relazione alla medesima clausola inserita a opera della Legge di Stabilità del 2016.
Con riferimento, invece, all'eventuale contrasto delle nuove norme con l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, l’Amministrazione finanziaria osserva che, le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020, non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e la causa di esclusione (aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie.
Inoltre, l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà, per il contribuente, l’adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell'ambito dello stesso regime forfetario: in tale ottica, precisa l’Agenzia, non sembra possibile ritenere che si contravvenga al contenuto dispositivo dell’articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.
Col documento di prassi in esame viene segnalato, infine, che quanto sopra rappresentato è in linea con quanto indicato nella risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472, presentate alla Camera dei Deputati.