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Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Le novità introdotte dal recepimento della direttiva europea

Il 12 aprile 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 recante attuazione della direttiva 2012/ 19/ UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

 

Le nuove disposizioni mirano a semplificare la gestione e il corretto smaltimento dei rifiuti elettronici, coinvolgendo tutti gli operatori della filiera: produttori, distributori, consorzi di recupero, consumatori e centro di coordinamento.

 

Di seguito illustriamo le principali novità introdotte dal decreto, riservandoci di approfondire con apposite note informative tutti gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti coinvolti.

 

Innalzamento degli obiettivi di raccolta, recupero e riutilizzo

La raccolta prevede almeno 4 kg/ abitante fino al 31 dicembre 2015 ed entro il 1 gennaio 2019 dovrà raggiungere il 65% all'anno delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti oppure 1'85% dei RAEE prodotti in Italia.

Per recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo, gli obiettivi variano in base alle categorie di RAEE e sono compresi tra il 50 e 1'85 %.

 

 

Definizione dei RAEE domestici (e "dual use")

I RAEE domestici sono i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici.

I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usati sia dai nuclei domestici sia da utilizzatori diversi ("dual use") sono in ogni caso considerati domestici.

I pannelli fotovoltaici sono inquadrati tra i RAEE domestici se originati da impianti di potenza nominale inferiore a 10 kw (se superano tale potenza sono da considerarsi RAEE professionali)

 

Distributori e obbligo di ritiro "uno contro zero"

I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, oltre all'obbligo di ritiro del RAEE conferito dal cliente utilizzatore finale nel caso di acquisto di un'AEE nuova, hanno anche quello del ritiro di RAEE di piccolissime dimensioni, senza che il consumatore sia obbligato all'acquisto del nuovo (cd. "uno contro zero").

Si tratta di RAEE con dimensioni esterne non superiori a 25 cm.

Con decreto ministeriale verranno stabilite le modalità semplificate di ritiro.

 

Raccolta differenziata dei RAEE domestici.

I Comuni devono assicurare l'accessibilità ai Centri di raccolta al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio.

Il conferimento di RAEE prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione. Detta convezione è obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE.

 

Vendita a distanza.

I distributori che vendono on line al fine di adempiere all'obbligo di ritiro gratuito dei RAEE devono indicare in modo chiaro:

a) i luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso cui l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE, senza gravarlo di maggiori oneri oppure

b) le modalità di ritiro gratuito e senza maggiori oneri presso lo stesso luogo di consegna del nuovo.

 

 

INFORMAZIONI

Dr. Lucio Leandrin

Tel. 0434.549410 – E-mail: sindacale@ascom.pn.it

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