L’accordo aziendale siglato da un’azienda con i sindacati al fine di fronteggiare un temporaneo incremento dell’attività non è soggetto a scadenza, qualora non sussista un’esplicita previsione in tal senso.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21390 del 13 agosto 2019, secondo la quale il suddetto accordo può essere riutilizzato in un secondo momento, con buona pace del lavoratore il cui contratto di somministrazione a tempo determinato sia stato più volte prorogato.
Fonte notiziario seac